Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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1.2 Problemi e soluzioni
1.2.1 Problemi e soluzioni nell’ambito della cooperazione con le autorità straniere
Il fatto che un’autorità (amministrativa o giuridica) estera esegua un procedimento penale, amministrativo o civile secondo le regole del proprio diritto (estero) e in tale contesto debba poter contare, a prescindere dal fatto che l’atto amministrativo possa essere imposto o meno, sul sostegno della autorità svizzere poiché non può in linea di massima eseguire atti amministrativi sul territorio svizzero, è un problema comune nella prassi delle autorità federali.
I rischi per la sovranità territoriale svizzera si possono suddividere in due gruppi: un rischio particolarmente elevato di conflitto è dato nei casi in cui, oltre a due ordinamenti giuridici, si scontrano anche due sistemi giuridici divergenti. Ciò è il caso nei rapporti con gli Stati che si fondano sul sistema della «common law», quali in particolari gli Stati Uniti. Il fatto che nei procedimenti civili di «common law» spetti ad esempio alle parti raccogliere le prove nell’ambito della cosiddetta «pretrial discovery» o che le autorità amministrative statunitensi possano applicare cosiddette «subpoenas» che permettono di comminare sanzioni notevoli (per esempio drastiche multe) per imporre la consegna di mezzi di prova, costituisce un rischio di collisione elevato con l’ordinamento giuridico svizzero.
Nel campo di tensione tra cooperazione e sovranità territoriale o tutela della sovranità sorgono inoltre problemi nei casi in cui è necessario interpretare il contenuto e la portata della normativa internazionale o nazionale oppure se gli Stati in questione non concordano sull’esistenza di basi legali per la cooperazione. Eventuali incertezze in merito ai rimedi giuridici applicabili in Svizzera e all’estero aumentano il potenziale di conflitto.
Una volta constatati i possibili rischi di conflitto con gli ordinamenti giuridici esteri, occorre individuare le possibilità di evitarli o ridurli al minimo. A tal fine, nei settori in questione, il diritto federale deve rispondere alle seguenti quattro domande fondamentali:
1. La Svizzera intende in linea di massima cooperare con le autorità straniere? Vi sono settori in cui una cooperazione va assolutamente esclusa?
2. Quale forma di cooperazione va adottata (scambio generale di esperienze, scambio reciproco di informazioni e di dati, rilevamenti e indagini comuni, controlli in loco, ecc.)?
3. A quali condizioni la Svizzera è disposta a cooperare in un caso concreto? Per quali motivi può rifiutare o negare la cooperazione richiesta da uno Stato straniero?
4. In quale misura la cooperazione intacca diritti fondamentali di privati e in che modo possono essere ridotti al minimo o eliminati i rischi di intaccare tali diritti?
A queste quattro domande fondamentali si può rispondere in maniera divergente a seconda del settore interessato del diritto nazionale: mentre, per ovvi motivi, la disponibilità alla cooperazione è ad esempio elevata nel settore della lotta alle epidemie, altri settori, quali ad esempio quelli della sicurezza interna o dell’esercito oppure alcuni settori economici, sono contraddistinti da un tradizionale ritegno.