Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

1.1.2 Aspetti problematici

Negli ultimi anni la questione delle possibilità e delle modalità di cooperazione delle autorità svizzere con autorità straniere ha acquisito una notevole importanza giuridica e politica: con quali argomenti, giuridici o politici, un’autorità federale può respingere una domanda di assistenza amministrativa estera? A quali condizioni si può autorizzare o esplicitamente vietare a privati di cooperare con le autorità straniere? Quali basi legali permettono alle autorità straniere di procedere ad atti amministrativi sul territorio svizzero? Per trovare risposte a queste domande occorre innanzitutto rendersi conto degli interessi statali in gioco.

Al fine di adempiere in modo efficace i compiti statali e realizzare idee che la Svizzera condivide con l’estero e la comunità internazionale, il nostro Paese ha un interesse vitale a una cooperazione senza attriti con le autorità straniere, caratterizzata da fiducia reciproca. Per adempiere i molteplici compiti statali conferiti alle autorità federali, è necessaria una cooperazione efficiente tra le autorità nei settori del diritto amministrativo, penale e civile. In molti settori il diritto federale disciplina pertanto le modalità dell’autorizzazione di atti amministrativi di autorità straniere sul territorio svizzero oppure gli strumenti (misure di assistenza amministrativa, permessi per procedere ad atti amministrativi, ecc.) che permettono di sostenere le autorità federali nello svolgimento delle proprie procedure.

D’altra parte, la cooperazione può svolgersi soltanto entro i limiti chiaramente definiti dalla legge o dai trattati internazionali. Per tutelare la sovranità svizzera, occorre poter impedire gli atti di autorità estere sul territorio della Svizzera non previsti da una legge o da un trattato internazionale, indipendentemente dal fatto che le autorità straniere stesse procedano agli atti legalmente opinabili o che obblighino privati a compiere atti contrari al diritto nazionale – quali ad esempio la consegna di dati di clienti o altre informazioni che sottostanno al segreto d’affari, professionale o d’ufficio. Occorre inoltre garantire che le persone interessate da procedimenti esteri e in particolare da domande estere di assistenza amministrativa possano far valere in modo efficace i propri diritti difendendoli, se necessario, in giudizio.

Il diritto federale vigente prevede vari procedimenti e forme per trattare, da una parte, le domande di cooperazione delle autorità straniere e, dall’altra, per tutelare da ingerenze la sovranità territoriale della Svizzera. Si è tuttavia dovuto constatare che le misure a disposizione non sono sufficientemente coordinate e che la situazione giuridica non è armonizzata.

Sotto il profilo dello Stato di diritto non è inoltre soddisfacente che per respingere ingerenze nella sovranità territoriale mediante atti amministrativi di uno Stato estero si debba ricorrere a decisioni o ordinanze del Consiglio federale basate direttamente sulla Costituzione federale. Il miglioramento della situazione giuridica deve mirare a garantire e sviluppare la prassi di assistenza amministrativa sinora consolidata e applicata con successo nei singoli settori del diritto federale.

1.1.3 Sviluppi attuali

Negli ultimi anni le autorità federali si sono trovate in vari contesti di fronte ad avvenimenti che hanno reso evidenti i limiti della situazione giuridica attuale. Al