Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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Ogni settore presenta caratteristiche materiali, amministrative, giuridiche e politiche peculiari. Alle domande summenzionate occorre pertanto rispondere in maniera diversa e in modo più o meno dettagliato a seconda del settore e della procedura di cooperazione. Per tenere conto della necessità di coerenza dell’ordinamento giuridico, il presente avamprogetto propone tuttavia una certa uniformazione materiale e regole suppletive valide per l’intero diritto federale. L’avamprogetto fa tuttavia esplicitamente salve tutte le disposizioni specifiche delle leggi speciali e dei trattati internazionali. In tal modo si evita che i provvedimenti previsti dalla nuova legge comportino svantaggi o addirittura passi indinei settori in cui oggi l’assistenza amministrativa internazionale si svolge in modo soddisfacente e con successo sotto il profilo giuridico e pratico.
1.2.2 Problemi e soluzioni nell’ambito dell’autorizzazione di atti amministrativi a favore di autorità straniere
Il diritto svizzero punisce l’esecuzione sul territorio svizzero di atti amministrativi a favore di un’autorità straniera; tali atti sono ammessi soltanto previa autorizzazione dell’autorità federale competente. Secondo l’articolo 31 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1) l’autorizzazione compete ai dipartimenti e alla Cancelleria federale; in casi «di importanza fondamentale, politica o di altro genere» decide il Consiglio federale. Recentemente si sono moltiplicati i casi che hanno sollevato dubbi in merito all’efficacia di questa tutela della sovranità mediante il diritto penale. Il gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dall’UFG ha accertato che occorre chiarire in particolare le seguenti questioni: quali sono i criteri che portano al rifiuto o al rilascio dell’autorizzazione? Che cosa contraddistingue un caso «di importanza fondamentale, politica o di altro genere», che andrebbe sottoposto al Consiglio federale? In quale forma vanno rilasciate le autorizzazioni? Si possono riscuotere emolumenti per tali autorizzazioni? Quali rimedi giuridici sono a disposizione? Il presente avamprogetto propone chiarimenti in merito a questi aspetti sotto il profilo sia materiale che procedurale.
1.2.3 Problemi e soluzioni nell’ambito dei provvedimenti per tutelare la sovranità
La sovranità svizzera garantita dal diritto internazionale è lesa se uno Stato estende in maniera illecita il proprio ordinamento giuridico sul territorio svizzero, violando in tal modo la sovranità territoriale della Svizzera. Il diritto internazionale vieta in ogni caso che le autorità straniere impongano direttamente il proprio diritto sul territorio svizzero. Ciò sarebbe ad esempio il caso se nell’ambito di procedimenti giudiziari esteri le autorità straniere ordinassero l’assunzione di prove che riguardano documenti che si trovano in Svizzera. In tal caso, secondo il diritto internazionale, lo Stato estero deve ricorrere all’assistenza giudiziaria o amministrativa; se invece ordinasse misure coercitive, lo Stato estero violerebbe la sovranità svizzera garantita dal diritto internazionale. Tale violazione è particolarmente grave nei casi in cui l’applicazione del diritto estero conduce a un conflitto diretto con norme specifiche del diritto svizzero, ad esempio con l’obbligo di mantenere il segreto previsto dalla legge.