Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

legge il ruolo del punto di contatto nazionale nel quadro dell’assistenza amministrativa internazionale81.

Infine, le parti s’impegnano a integrare la lotta contro le contraffazioni e reati simili nei loro programmi d’assistenza in favore di Stati terzi (cpv. 3). Questo punto è già stato messo in atto dall’Istituto nell’ambito di organizzazioni di collaborazione internazionale o di relazioni bilaterali intrattenute con analoghe autorità estere.

2.9 Capitolo VIII: Meccanismo di controllo

Articolo 23 Comitato delle Parti

Questo articolo sancisce che il Comitato delle Parti dovrà comporsi di rappresentanti delle parti firmatarie della Convenzione. La prima riunione del Comitato delle Parti verrà convocata dal Segretario generale del Consiglio d’Europa non appena la Convenzione sarà entrata in vigore per il decimo firmatario che l’avrà ratificata. In seguito si riunirà dietro richiesta di almeno un terzo delle parti o del Segretario generale del Consiglio d’Europa. La scelta di attendere l’adesione del decimo membro prima di convocare il Comitato delle Parti è giustificata dalla volontà di riunire subito un comitato composto da un numero di parti sufficiente a garantirne la credibilità. La composizione del Comitato delle Parti dovrà essere tale da garantire una partecipazione equa di tutte le parti al processo decisionale e alla procedura di monitoraggio della Convenzione.

Il Comitato delle Parti adotterà internamente il proprio regolamento e definirà le modalità di funzionamento del meccanismo di controllo della Convenzione. Le modalità vengono decise dal Comitato dei Ministri, che stabilirà anche quelle riguardanti il contributo finanziario degli Stati non membri del Consiglio d’Europa.

Articolo 24 Altri rappresentanti

L’ammissione di altri rappresentanti chiamati a partecipare al meccanismo di controllo della Convenzione punta a garantire un approccio realmente multisettoriale e multidisciplinare. L’articolo 24 fa riferimento all’Assemblea parlamentare, al Comitato europeo per i Problemi criminali (CDPC) e ad altri comitati intergovernativi o scientifici competenti del Consiglio d’Europa che, secondo le rispettive responsabilità, possono dare un prezioso contributo partecipando al controllo dei lavori sulla Convenzione. Nella fattispecie si tratta dell’European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH) (Comitato europeo per i farmaci e le cure farmaceutiche) e della Commissione europea di Farmacopea con il suo Gruppo consultivo della Rete europea dei Laboratori ufficiali di controllo dei farmaci (OMCL). L’espressione «organismi ufficiali» del capoverso 4 si riferisce a organismi internazionali o nazionali di esperti ufficialmente riconosciuti e che agiscono in veste di consulenti per le parti firmatarie della Convenzione nel settore coperto da quest’ultima, specialmente per quanto riguarda gli agenti terapeutici.

Il capoverso 6 prescrive, in sede di nomina dei rappresentanti in qualità di osservatori, in virtù dei capoversi da 2 a 5 (organi del Consiglio d’Europa, organi internazio-

81 Cfr. n. 2.5, commenti all'art. 17, cpv. 1, 3 e 4 della Convenzione.