Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine

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cioè di contattare ogni singolo registro degli abitanti dei 2596 Comuni svizzeri, è molto dispendiosa sia in termini di tempo che di denaro. Inoltre sottolineano che, solo tenendo conto delle loro richieste di modifica indicate più avanti a proposito del capoverso 2 lettera a e del capoverso 3, si può escludere che le amministrazioni comunali e i rispettivi collaboratori stabiliscano una correlazione con la malattia tumorale dell’interessato.

Capoverso 1

ZH fa presente che nella legge sulla protezione dei dati, a proposito del diritto di rettifica, viene usato il termine «inesattezza» (cfr. art. 25 cpv. 2 Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992, RS 235.1) e pertanto chiede di sostituire l’aggettivo «non plausibili» con «inesatti».

Capoverso 2

AG, SG, SO e PRIVATIM auspicano espressamente che ognuno dei servizi partecipanti al confronto riceva solo i dati necessari per adempiere i propri compiti previsti dalla legge. AG e PRIVATIM chiedono che nel messaggio si ribadisca che queste misure precauzionali debbano essere chieste mediante ordinanza, se ciò non è già previsto dalla legge.

GR e ZH rifiutano di concedere ai registri dei tumori di altri Cantoni l’accesso ai dati dei registri degli abitanti rispettivamente dei Comuni del Cantone dei Grigioni e dei 171 Comuni del Cantone di Zurigo. Inoltre, aggiungono che per il momento non è tecnicamente possibile garantire un accesso elettronico di questo tipo e oggi non è ancora certo se verrà istituito o meno un registro cantonale delle persone. Per evitare che i Comuni ricevano richieste controverse sotto il profilo della legge sulla protezione dei dati, GR e ZH chiedono che la Confederazione conceda ai registri cantonali dei tumori un accesso diretto non solo alla statistica delle cause di morte, bensì anche ai dati di tutti i registri degli abitanti della Svizzera archiviati centralmente presso l’Ufficio federale di statistica, fermo restando che tale accesso debba essere limitato ai dati necessari. In questo modo, si potrebbe razionalizzare e semplificare enormemente il lavoro di confronto e aggiornamento dei dati necessari svolto dai registri cantonali dei tumori.

ZG segnala che acquisire i dati personali dai registri più disparati non è pratico ed è problematico per la qualità dei dati, per non parlare dei costi aggiuntivi derivanti dall'allestimento delle interfacce verso l’Ufficio federale di statistica (UST). ZG afferma che l’ufficio controllo abitanti riceve tutti i dati rilevanti per lo stato civile, e dunque anche per l’inoltro al registro dei tumori, direttamente dall’ufficio di stato civile e coerentemente respinge la notifica dei dati sullo stato civile da parte dell’UST.

Capoverso 2 lettera a

Secondo AI il confronto tra i dati raccolti e i dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti genera un onere supplementare notevole inutile per il raggiungimento dello scopo e pertanto esagerato.

VSED spiega che, in caso di morte, la data del decesso viene annotata anzitutto nel registro dello stato civile Infostar, che la comunica tempestivamente al Comune di residenza mediante una notifica in forma cartacea o elettronica. Con la modifica dell’articolo 49 capoverso 3 dell’Ordinanza sullo stato civile (OSC), a partire dal 2015 Infostar invierà ai servizi degli abitanti solo comunicazioni elettroniche a breve termine. Per motivi economico-amministrativi, VSED propone quindi la seguente formulazione: «i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a-h nonché la data del decesso2» e, di conseguenza, di abrogare il capoverso 2 lettera b.

SKKR, HealthSem, SCTO, SPOG e SwissPEdNet propongono la seguente integrazione: «2 confrontandoli con i dati degli abitanti raccolti a livello nazionale nonché con i dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti».