Messaggio
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Il prezzo delle tracce orarie quale strumento di finanziamento dell’infrastruttura
Il settore infrastruttura riceve una rimunerazione per l’utilizzo dell’infrastruttura, il cosiddetto prezzo delle tracce orarie. Quest’ultimo è composto da un prezzo minimo, pari ai costi marginali standard (ossia i costi marginali di una tratta dotata di moderni impianti di sicurezza automatizzati), più un contributo di copertura per i costi fissi dell’infrastruttura. Il prezzo di base è influenzato da diversi fattori, come la fascia oraria della giornata e la qualità delle tracce, in base alla domanda. I prezzi sono fissati dal Consiglio federale nell'ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) o dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) nelle disposizioni esecutive del 7 giugno 19992 dell'OARF (DE-OARF). Solo i prezzi per le prestazioni supplementari possono essere fissati secondo l'articolo 22 OARF dai gestori dell’infrastruttura.
Le condizioni quadro attualmente vigenti nel settore dei trasporti non permettono di fissare prezzi in grado di coprire i costi causati dall’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. Per non mettere in pericolo gli obiettivi della politica dei trasporti, segnatamente l’obiettivo del trasferimento del traffico per il traffico merci transalpino e il servizio universale nel settore del traffico viaggiatori, è possibile alzare i prezzi soltanto moderatamente. Con la revisione parziale dell'OARF adottata nel 2011 il Consiglio federale ha deciso di adeguare i prezzi delle tracce dall'inizio del 2013. Alla base di questo provvedimento vi sono due ragioni: da un lato, si è costatato che il prezzo minimo ha comportato un ricavo di 200 milioni di franchi più basso rispetto alla copertura dei costi marginali prescritta dall'articolo 9b capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (LFerr). Dall'altro, la copertura dei costi marginali è direttamente in rapporto con l’idea di fondo del progetto di finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF). Il FAIF prospetta un aumento dei prezzi delle tracce orarie; in tal modo i clienti dovrebbero contribuire in modo maggiore al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.
A seguito della domanda sempre in crescita e dei migliori risultati che presumibilmente ne deriveranno per il traffico a lunga distanza il contributo di copertura in questo settore dovrebbe essere aumentato dal 1° gennaio 2013 dal 12 al 13 per cento dei ricavi. Per le tratte interessate aumentano di conseguenza i ricavi derivanti dai prezzi delle tracce orarie per i gestori dell’infrastruttura (FFS, BLS Netz AG, Thurbo) e diminuiscono i costi non coperti da indennizzare. Nel traffico regionale oggetto di ordinazione il contributo di copertura ammonterà dal 1° gennaio 2013 all'8 per cento dei ricavi (al posto dell'attuale 13%).
Con i ricavi dei prezzi delle tracce orarie è possibile coprire circa un quarto delle spese totali per l’esercizio, la manutenzione e il mantenimento della qualità dell’infrastruttura ferroviaria. Considerati i pagamenti di compensazione della divisione Immobili (150 mio. di fr. all’anno) e altre entrate, la Divisione FFS Infrastruttura può coprire complessivamente più della metà dei costi operativi e di manutenzione. Per quanto concerne l’infrastruttura delle imprese di trasporto ferroviarie concessionarie, la percentuale media di copertura dei costi è del 25 per cento circa.