Messaggio

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 45 pagine

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Ordinazione di prestazioni nel settore infrastruttura

Poiché un’infrastruttura ferroviaria sicura ed efficiente costituisce un importante vantaggio competitivo per l’economia svizzera ed è dunque decisiva per la prosperità economica del Paese, la Confederazione commissiona alle FFS nonché, insieme ai Cantoni, alle imprese di trasporto ferroviarie concessionarie l’esercizio, la manutenzione e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria.

I mezzi convenuti sono versati ai gestori dell’infrastruttura sotto forma di indennità d’esercizio e contributi d’investimento a carico del conto finanziario della Confederazione. Il contributo d’esercizio è calcolato in funzione dei costi d’esercizio non coperti e pianificati e dei costi della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria sulla base dei piani a medio termine.

I mezzi necessari per gli investimenti destinati al mantenimento della qualità degli impianti esistenti e per gli adeguamenti al livello della tecnica come pure per coprire le esigenze in materia di trasporti4 (p.es. aumento delle sezioni di blocco, prolungamenti di marciapiedi, tratte a doppio binario) sono versati alle imprese ferroviarie in due modi diversi e sono pure a carico del budget ordinario. Da un lato, gli oneri di ammortamento sono compensati mediante contributi a fondo perso; dall’altro, per le esigenze d’investimento che vanno oltre tale quota sono concessi mutui senza interesse rimborsabili condizionatamente. In linea di massima i mutui restano a tempo indeterminato presso l’impresa e devono essere restituiti soltanto se gli impianti al cui finanziamento hanno contribuito non vengono più utilizzati per l’esercizio ferroviario oppure se il volume d’investimento è minore del totale degli ammortamenti. Questi mutui sono pertanto assimilabili a capitale proprio.

Sviluppo degli strumenti di finanziamento

Nel caso delle FFS, dal 1999 le indennità d’esercizio e i contributi d’investimento vengono decisi sulla base della pianificazione a medio termine e del piano d’investimento a medio termine e fissati in convenzioni sulle prestazioni della durata di quattro anni. Quale soluzione transitoria per gli anni 2011 e 2012 è stata stipulata una convenzione sulle prestazioni della durata di due soli anni per eliminare la sfasatura temporale rispetto al quadriennio della legislatura. Dal 2011 anche il finanziamento delle altre imprese di trasporto ferroviarie concessionarie (ferrovie private) è disciplinato congiuntamente ai Cantoni con convenzioni sulle prestazioni pluriennali, stipulate di volta in volta con le stesse scadenze della convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS.

La costruzione e l’esercizio delle centrali per la produzione della corrente elettrica destinata alle ferrovie e le linee di trasporto di elettricità non fanno parte dell’infrastruttura indennizzata. Questi impianti non devono generare costi non coperti. In altre parole, gli investimenti e l’esercizio devono essere autofinanziati. Per garantire un’alimentazione di corrente affidabile ed efficace, nella CP 11–12 la Confederazione ha affidato alle FFS la pianificazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione e mantenere a livello nazionale della rete di alimentazione in corrente di trazione 132 kV/16,7 Hz per la rete a scartamento normale.

4 Cfr. art. 3 cpv. 3 LFFS e art. 51 cpv. 2 LFerr.