Messaggio
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
Il processo di controlling del finanziamento dell’infrastruttura
Il processo di controlling così com’è definito all’articolo 13 OCFIF è inteso come ciclo a circuito chiuso diretto dall’UFT in qualità di committente. Nel caso delle tratte ordinate congiuntamente, vengono coinvolti anche i Cantoni partecipanti.
L'intero processo di ordinazione delle prestazioni è gestito secondo il metodo di controlling dell'UFT, in particolare:
− la pianificazione dell’ordinazione dell’infrastruttura e la convenzione sul
finanziamento;
− il resoconto sull’erogazione delle prestazioni da parte dell’impresa di trasporto
ferroviaria;
− la verifica dell'erogazione delle prestazioni e il conseguimento degli obiettivi;
− l’adozione di misure in caso di scostamenti.
Figura 1
Ciclo di controlling del finanziamento dell’infrastruttura
Misure Pianificazione
(scostamenti dalle prestazioni, dell'ordinazione di
dagli obiettivi, dalle scadenze, infrastruttura (offerta,
verifica del ciclo di controlling) fissazione degli obiettivi e
degli indicatori,
convenzione)
Ciclo di controlling secondo l’art.
13 OCFIF
Controllo Erogazione delle
(reporting, verifica del prestazioni da parte
raggiungimento degli obiettivi) dell’impresa e finanziamento
da parte della
Confederazione/deiCantoni
Il ciclo di controlling a circuito chiuso ha lo scopo di garantire che i risultati del controlling dell’ordinazione dell’infrastruttura per un determinato periodo vengano considerati per il periodo successivo e consentano di apportare eventuali adeguamenti.
La pianificazione dell’ordinazione di infrastruttura si basa sulla pianificazione finanziaria della Confederazione, rispettivamente dei Cantoni e sulle offerte vincolanti delle imprese di trasporto ferroviarie (art. 15 OCFIF). La documentazione d’offerta