Messaggio

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 45 pagine

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e garantirà i mezzi della Confederazione per l'esercizio, il mantenimento della qualità dell'infrastruttura e l'ampliamento della rete ferroviaria.

Secondo tale progetto, il finanziamento dell'esercizio, il mantenimento della qualità dell'infrastruttura e gli ampliamenti di piccole dimensioni saranno sempre finanziati mediante convenzioni sulle prestazioni di durata pluriennale. Le convenzioni sulle prestazioni per gli anni 2013–2016 sarebbero dunque stipulate come la Convenzione 2011–2012. Per rendere possibile il passaggio al nuovo modello di finanziamento occorre concludere gli ampliamenti di maggiore portata (≥ 10 milioni di franchi), finanziati mediante convenzione, nel corso del periodo coperto dalla Convenzione 2013–2016.

1.2.3 Controlling del finanziamento infrastrutturale

1.2.3.1 Processo di controlling

Nel capitolo 6 della LFerr sono fissati i principi, i requisiti, l’offerta di prestazioni e la procedura di ordinazione nonché la ripartizione finanziaria del finanziamento dell’infrastruttura tra la Confederazione e i Cantoni. A livello di ordinanza, le disposizioni concernenti il finanziamento dell’infrastruttura sono concretizzate dell’ordinanza del 4 novembre 20097 sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCFIF). L’OCFIF armonizza in larga misura gli strumenti per il finanziamento dell’infrastruttura delle ferrovie private e delle FFS (convenzioni sulle prestazioni di durata pluriennale). La base è costituita in questo contesto da una concezione unitaria del controlling.

Concezione del controlling

Il verbo «to control» è spesso tradotto con «controllare». In realtà, il termine inglese ha un’accezione ben più ampia: «controlling» racchiude il significato di padronanza, conduzione, pilotaggio, regolamentazione di processi.

Anche nella gestione dell'amministrazione il controlling è inteso in senso ampio. Secondo l’articolo 21 dell’ordinanza del 25 novembre 19988 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) il controlling è uno strumento di direzione che consente di incidere continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli, ossia un metodo di direzione e di conduzione globale.

Il processo di controlling del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria definito nell’OCFIF (art. 13) è pure inteso in senso ampio. Controlling significa conduzione orientata agli obiettivi e agli incentivi dell’intero processo di ordinazione dell’offerta di prestazioni.

L’articolo 1 della legge del 5 ottobre 19909 sui sussidi (LSu) stabilisce tra l’altro che gli aiuti finanziari e gli indennizzi della Confederazione vengono concessi unicamente se conseguono lo scopo in modo economico ed efficace. Il controlling del finanziamento dell’infrastruttura si concentra pertanto sia sul conseguimento degli obiettivi perseguiti (efficacia), sia sull’economicità nel raggiungimento di tali obiettivi (efficienza).

7 RS 742.120

8 RS 172.010.1

9 RS 616.1