Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/119: Rapporto del Consiglio federale sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ · 80 pagine
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Rapporto del Consiglio federale
sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+
riflessioni preliminari sulle sfide né l’addestramento dei processi decisionali nelle strutture di condotta previste a tal fine o istituite ad hoc.
2.1.5.1 Condotta da parte della Confederazione
La condotta a livello federale è di principio la stessa in situazioni normali, particolari e straordinarie. In una crisi, i tempi di reazione possono essere ridotti adeguando il comportamento e l’organizzazione di condotta (impiego di stati maggiori di crisi).34 Il Consiglio federale, in quanto massima autorità direttiva ed esecutiva della Svizzera, è responsabile della condotta strategica e politica nelle questioni di portata nazionale e internazionale. I dipartimenti assumono la responsabilità gerarchica e i rispettivi capi anche la responsabilità politica. Il massimo organo di coordinamento dell’Amministrazione federale è la Conferenza dei segretari generali diretta dal cancelliere della Confederazione.
Il Consiglio federale può adottare provvedimenti a tutela della sicurezza, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera, per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.35 Ha quindi la competenza per la gestione delle crisi in tutti i settori della sicurezza: difesa dai pericoli con mezzi di polizia, protezione dello Stato e perseguimento penale, prevenzione e gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza naturali e tecnologiche, contenimento e difesa nei confronti di un attacco militare nonché tutela degli interessi della Svizzera all'estero e contributi alla gestione delle crisi a livello internazionale.
La Delegazione Sicurezza è composta dai capi del DDPS (presidente), del Dipartimento federale dell'economia (DFE) e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Essa prepara le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale concernenti questioni di politica di sicurezza e coordina affari rilevanti in materia di politica di sicurezza. Valuta la situazione rilevante in materia di sicurezza, coordina i mandati assegnati al Servizio delle attività informative della Confederazione e all’Ufficio federale di polizia e discute le proposte interdipartimentali al Consiglio federale con contenuti inerenti alla politica di sicurezza.
Dall’inizio del 2011 esiste lo SMF NBCN.36 È un organo della Confederazione e secondo l’ordinanza del 20 ottobre 201037 sugli interventi NBCN ha i compiti seguenti:
– mette a disposizione scenari per la pianificazione preventiva;
34 Istruzioni del 24 ottobre 2007 concernenti le misure organizzative dell’Amministrazione federale in caso di situazioni particolari o straordinarie; FF 2007 7501.
35 Articolo 185 della Costituzione federale; RS 101.
36 La Confederazione dispone di ulteriori stati maggiori speciali e di crisi, orientati alla gestione di determinati eventi, che vengono convocati soltanto in caso di evento (per es. Stato maggiore Presa d’ostaggi e ricatto; SMOR). La loro prontezza è assicurata da organizzazioni d’allarme, servizi di picchetto, sedi fisse e infrastrutture nonché da allenamenti periodici insieme a partner esterni (tra l’altro i Cantoni).
37 RS 520.17