Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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opportunità degli stranieri e delle persone provenienti da un contesto migratorio*, in modo da valutare le necessità concrete in materia d’integrazione a livello strutturale.
L’analisi dei dati relativi all’integrazione dovrebbe permettere di distinguere secondo l’età, il sesso, la nazionalità o il retroterra migratorio, il tempo già trascorso in Svizzera, le risorse sociali e individuali e i motivi della migrazione. Nella maggior parte delle fonti e dei rilevamenti statistici questi dati – ad eccezione di quelli demografici di base – non sono rilevati o disponibili oppure non presentano la qualità e la precisione necessarie, per cui occorre basarsi su stime. Inoltre, nelle statistiche è spesso difficile individuare i discendenti di cittadini stranieri.
Nell’ambito del pacchetto di misure d’integrazione della Confederazione*, il Consiglio federale ha pertanto incaricato l’Ufficio federale di statistica di creare un sistema d’osservazione efficiente, che fornisca in modo regolare, sistematico e aggiornato informazioni sulle strutture e i processi d’integrazione sociale. Tale misura è in fase di attuazione20 e costituisce un presupposto indispensabile per il monitoraggio dell’integrazione e della promozione dell’integrazione, poiché mette periodicamente a disposizione i dati statistici di base e le analisi necessarie (cfr.
n. 1.3 e il commento all’art. 54).
Per consentire il rilevamento degli indicatori statistici, con decisione del 22 agosto 2007 il Consiglio federale ha autorizzato per l’Ufficio federale di statistica un nuovo posto all’anno per il periodo dal 2009 al 2012. Secondo il Consiglio federale la prosecuzione di questa misura è garantita anche senza adattare le basi legali. Pertanto si può rinunciare a un adeguamento della legge sulla statistica federale.
Già oggi è possibile rilevare i dati relativi alla migrazione, all’integrazione e alla religione. Per tale ragione il Consiglio federale ritiene che non sia necessario procedere a un adeguamento della legge del 22 giugno 200721 sul censimento. Il Consiglio federale osserva tuttavia che il rilevamento di tali dati è di fondamentale importanza per l’economia e la ricerca.
Una buona integrazione presuppone anche che gli stranieri conoscano il nostro Stato e le nostre condizioni di vita. Per acquisire tali conoscenze le persone di lingua straniera devono poter leggere testi complessi nella propria lingua madre. Con ciò si può inoltre garantire che le persone che intendono emigrare in Svizzera si occupino del nostro Paese già prima di trasferirvisi. Soprattutto gli atti legislativi rivolti agli stranieri (p.es. legge sull’asilo e legge sugli stranieri) vanno tradotti nelle lingue più importanti, affinché i destinatari siano in grado di comprenderli. In particolare la richiesta che gli stranieri rispettino il nostro ordinamento giuridico implica che siano in grado di capirlo. È pertanto indispensabile mettere a disposizione degli stranieri la traduzione delle normative più importanti.
20Attuazione del pacchetto di misure d'integrazione 2010, rapporto del Gruppo di lavoro interdipartimentale per le questioni delle migrazioni GIM al Consiglio
federale (dicembre 2010), pag. 44
(http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/berumsetz-integr-2010-i.pdf, stato 1° luglio 2011).