Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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La legge del 24 marzo 200015 sul personale federale disciplina il rapporto di lavoro tra la Confederazione e il suo personale. L’articolo 4 (politica del personale) sancisce il principio secondo cui i datori di lavoro prendono misure adeguate per garantire le stesse opportunità alle donne e agli uomini (lett. d), le stesse opportunità ai disabili (lett. f) e il promovimento del plurilinguismo (lett. e). Il Consiglio federale ha valutato la possibilità di prevedere nella legge sul personale una disposizione volta a garantire le stesse opportunità agli stranieri. Vi ha tuttavia rinunciato poiché l’integrazione degli stranieri nell’Amministrazione federale può essere promossa mediante provvedimenti appropriati anche senza prevedere un incarico esplicito nella legge. Il Consiglio federale propone pertanto di procedere a una pertinente modifica dell’ordinanza del 3 luglio 200116 sul personale federale (OPers). Occorrerà tuttavia tenere conto del fatto che, se necessario per l’adempimento di compiti di sovranità nazionale, la Confederazione può limitare l’accesso a determinati posti alle persone di nazionalità svizzera (art. 23 OPers). Il Consiglio federale auspica che, in qualità di datore di lavoro, la Confederazione svolga un ruolo precursore nell’integrazione degli stranieri (cfr. n. 2, commento all’art. 58c).
Queste misure possono essere realizzate nel quadro dell’attuazione della strategia per il personale dell’Amministrazione federale 2011-2015 e non hanno ripercussioni finanziarie supplementari.
Nell’interesse della salute fisica e mentale della popolazione, di una formazione onnicomprensiva e della coesione sociale, la legge del 17 giugno 201117 sulla promozione dello sport intende incentivare l’attività sportiva e fisica di tutta la popolazione e di tutte le fasce di età.
Il monitoraggio dello stato di salute dei migranti in Svizzera mostra che alcuni gruppi di migranti fanno meno attività fisica rispetto ai cittadini svizzeri e hanno più difficilmente accesso allo sport. Pertanto soffrono più spesso delle conseguenze di un’attività fisica insufficiente. Il fenomeno riguarda soprattutto migranti giovani.
Il 22 agosto 2007, nella decisione in merito al pacchetto di misure d’integrazione della Confederazione*, il Consiglio federale ha incaricato l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) di occuparsi del tema «Integrazione attraverso lo sport», mettendo a disposizioni mezzi supplementari pari a 500 000 franchi l’anno per il periodo dal 2009 al 2012. Queste risorse dovrebero essere consolodati.
Nei suoi lavori l’UFSPO intende in primo luogo introdurre durevolmente nello sport e nella promozione dello sport il tema dell’integrazione, aumentare la partecipazione dei migranti allo sport (integrazione nello sport) e garantire così il loro inserimento nelle reti sociali (integrazione attraverso lo sport).
In futuro l’attività dell’UFPO nell’ambito del tema «integrazione attraverso lo sport» si concentrerà sulla ricerca e lo sviluppo nonché sull’attuazione dei relativi risultati
15 RS 172.220.1
16 RS 172.220.111.3
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Cfr. l’avamprogetto di consultazione: http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/4385.pdf, stato 6 ottobre 2011