Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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di misure d’integrazione*). A tal fine non sono necessari importanti adeguamenti legislativi. Di tali provvedimenti fanno ad esempio parte le attuali misure nei settori dello sport (centro di competenza sull’integrazione attraverso lo sport), della statistica (indicatori dell’integrazione) o della sanità (prosecuzione della strategia migrazione e sanità)12.

Sono state esaminate e scartate in particolare le seguenti modifiche:

La legge del 13 dicembre 200213 sul Parlamento (LParl) disciplina i diritti e gli obblighi dei consiglieri nazionali e dei consiglieri di Stato, i compiti, l’organizzazione e le procedure dell’Assemblea federale e i rapporti tra l’Assemblea federale e il Consiglio federale nonché i tribunali federali.

Vista la grande importanza politica e sociale dell’integrazione dei cittadini stranieri, è necessario che il Consiglio federale valuti e illustri in anticipo le conseguenze di un atto legislativo su questo gruppo della popolazione. Una valutazione del genere deve tenere conto in particolare anche delle ripercussioni sull’integrazione economica e sociale nonché sulla discriminazione positiva o negativa degli stranieri. L’esame anteriore delle ripercussioni è già possibile in virtù dell’articolo 141 capoverso 2 lettera g LParl (ripercussioni sull’economia, sulla società [...]), per cui il Consiglio federale ha rinunciato all’introduzione di una lettera j.

Nel quadro della prosecuzione del pacchetto di misure d’integrazione della Confederazione* andranno valutate le pertinenti misure.

La legge del 18 marzo 200514 sulla consultazione (LCo) garantisce la partecipazione delle cerchie interessate al processo di formazione dell’opinione e delle decisioni della Confederazione. L’articolo 3 LCo disciplina l’oggetto della procedura di consultazione e l’articolo 4 capoverso 2 LCo stabilisce chi è regolarmente invitato a esprimere il proprio parere.

Già oggi la clausola dell’articolo 3 capoverso 2 LCo permette di indire una procedura di consultazione su progetti riguardanti la migrazione e la politica d’integrazione. Il Consiglio federale rinuncia pertanto a procedere a un’integrazione dell’articolo.

Il Consiglio federale ha rinunciato anche a prevedere di invitare in modo sistematico le associazioni mantello nazionali e regionali degli stranieri a partecipare alla consultazione. Ha pertanto scartato l’aggiunta di una nuova lettera all’articolo 4 capoverso 2 LCo. Infatti, in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 LCo, le associazioni mantello degli stranieri possono partecipare a una procedura di consultazione anche senza essere invitati a esprimere un parere.

12Cfr. il rapporto sull’attuazione del pacchetto di misure d’integrazione 2010:

Rapporto del Gruppo di lavoro interdipartimentale per le questioni delle migrazioni GIM al Consiglio federale, dicembre 2010,

http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/berumsetz-integr-2010-i.pdf, stato 5 ottobre 2011.

13RS 171.20

14 RS 172.061