Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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considerata un elemento della promozione specifica dell’integrazione. In futuro l’attuazione sarà compito dei Cantoni (e dei Comuni) nell’ambito dei programmi cantonali d’integrazione (cfr. n. 1.3). La Confederazione partecipa alla creazione delle strutture per la protezione dalla discriminazione e assicura il coordinamento e la garanzia della qualità. Visto il diverso grado di attuazione nei Cantoni, appare opportuno coordinare la garanzia della qualità a livello federale. Occorre affidare tale incarico a un’istituzione in grado di svolgere i compiti dello sviluppo dell’organizzazione dei servizi esistenti delle strutture ordinarie (p. es. consultori per le vittime di reati, consultori per stranieri, autorità scolastiche, autorità dell’aiuto sociale, ecc.) nonché della formazione e del perfezionamento dei consulenti. L’attuazione e la garanzia della qualità della protezione dalla discriminazione spettano al Servizio per la lotta al razzismo (SLR) presso la Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno. Tale servizio collabora strettamente con l’UFM, cui spetta il coordinamento del settore dell’integrazione a livello federale. Affinché possa adempiere i compiti nell’ambito della garanzia della qualità della protezione dalla discriminazione, il credito a disposizione del SRL va aumentato di 200 000 franchi oltre la soglia massima attualmente prevista.
Infine, il Consiglio federale ritiene tuttora opportuno valutare l’introduzione di disposizioni sull’integrazione nella legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (RS 818.31)33. Queste leggi sono trattate nelle Camere federali o sono già state adottate. Occorre valutare se la promozione dell’integrazione possa essere prevista in modo più vincolante mediante adeguamenti a livello di legge o di ordinanza oppure mediante misure appropriate.
Lo sviluppo della formazione in Svizzera è di fondamentale importanza per l’integrazione di immigrati socialmente deboli e poco istruiti. Nell’elaborazione della legge federale sulla formazione continua occorrerà pertanto esaminare disposizioni coordinate con il diritto in materia di integrazione.
1.3 La normativa proposta
L’avamprogetto di legge si fonda sul principio «promuovere ed esigere». L’integrazione è vista come un processo multilaterale che coinvolge tutta la società e costituisce un compito trasversale orizzontale e verticale di tutti e tre i livelli statali, con il coinvolgimento degli attori dell’economia e della società. L’integrazione intende creare le condizioni generali propizie per la partecipazione con pari opportunità degli stranieri alla vita economica, sociale e culturale ed è indispensabile per la coesione, la prosperità e lo sviluppo a lungo termine del nostro Paese.
Da una parte l’integrazione va promossa. A tal fine i tre livelli statali devono rimuovere gli ostacoli all’integrazione*. Sulla base comune dei principi elaborati dalla CTA e delle proposte concrete risultanti dalle trattative, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano, ciascuno al proprio livello, strategie per l’attuazione della politica in materia d’integrazione. In tale contesto i programmi d’integrazione
33http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07492/index.html?lang=it, stato 1° luglio 2011.