Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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nello sport giovanile, in quello per adulti e in seno alle associazioni sportive.
Continuerà inoltre a promuovere i contatti tra coloro che operano in tale settore. Gli sforzi si concentreranno in modo particolare sui gruppi vulnerabili dei migranti, che, come dimostrato, svolgono meno attività fisica rispetto alla media svizzera, con conseguenze negative per la salute. Si tratta soprattutto di (giovani) migranti con uno statuto socioeconomico e un livello di formazione bassi.
La legge del 6 ottobre 200618 sui sussidi all’istruzione disciplina la concessione di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio destinati agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria).
Secondo l’articolo 5 della legge sui sussidi all’istruzione, possono beneficiare di borse e prestiti di studio soltanto i cittadini svizzeri, gli stranieri con permesso di domicilio in Svizzera, i rifugiati e gli apolidi riconosciuti dalla Svizzera e i cittadini dei Paesi membri dell’UE o dell’AELS. Le persone titolari di un permesso di dimora e quelle ammesse provvisoriamente non possono quindi beneficiare di borse e prestiti di studio in virtù della legge sui sussidi all’istruzione.
In molti casi è prevedibile che determinati cittadini stranieri rimangano in Svizzera a lungo termine, nonostante non siano ancora titolari di un permesso di domicilio. Per garantire un’integrazione professionale durevole e uno sfruttamento del loro potenziale, proficuo sia per le persone stesse che per la società, non dovrebbero trascorrere troppi anni prima che possano beneficiare di una formazione adeguata. Ciò concerne soprattutto giovani stranieri altamente qualificati.
Il Consiglio federale ritiene tuttavia che le borse di studio non dovrebbero essere estese in generale a gruppi di destinatari la cui permanenza a lungo termine in Svizzera non è sicura. Per mezzo di provvedimenti mirati occorre tuttavia provvedere affinché gli stranieri giovani e altamente qualificati che intendono imparare una professione in un settore in cui vi è penuria di persone qualificate (p.es professioni nel settore della matematica, dell’ingegneria, delle scienze naturali e della tecnica), ottengano, in virtù dell’articolo 34 capoverso 3 LStr, un permesso di domicilio già dopo cinque anni, in modo da consentire loro l’accesso alle borse di studio.
La legge del 9 ottobre 199219 sulla statistica federale disciplina i compiti e l’organizzazione della statistica federale nonché le basi per la raccolta e la protezione dei dati, le pubblicazioni e i servizi.
La partecipazione paritaria della popolazione straniera o immigrata è indice di integrazione a livello sociale. Quanto più i dati statistici di questo gruppo in diversi ambiti della vita (livello di formazione, tasso di disoccupazione, reddito, dati sulla situazione abitativa, ecc.) coincidono con quelli dei cittadini svizzeri, tanto migliore è la loro integrazione. Ai fini di una politica d’integrazione e di una promozione dell’integrazione efficienti, è necessario rilevare e valutare i dati statistici specifici alla migrazione e all’integrazione. Tali dati devono permettere un’analisi approfondita degli obiettivi raggiunti nell’ambito dell’integrazione e delle pari
18RS 416
19RS 431.01