Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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autori di reati. Nell’applicazione del diritto il procuratore pubblico dei minorenni ha a disposizione una vasta gamma di strumenti. Ne fanno implicitamente parte anche misure d’integrazione. Al fine di evitare l’introduzione di un diritto penale specifico per gli stranieri, si è pertanto rinunciato a introdurre nel diritto penale minorile e nella procedura penale minorile disposizioni specifiche in materia di integrazione.

Il Consiglio federale ha rinunciato a proporre un adeguamento della legge del 18 dicembre 197029 sulle epidemie volto a integrare le esigenze dell’integrazione. Visto il suo scopo, tale legge è stata comunque concepita tenendo conto dei vari gruppi di destinatari e permette di rispondere alle esigenze della migrazione e dell’integrazione, a seconda della situazione specifica. Il progetto di revisione30 non è ancora stato trattato dalle Camere federali. Se del caso, il Consiglio federale presenterà delle proposte dopo l’entrata in vigore della revisione. A livello di ordinanza occorre in ogni caso garantire che anche gli stranieri beneficino delle misure di approvvigionamento.

La legge federale del 24 marzo 199531 sulla parità dei sessi (LPar) mira a promuovere l’uguaglianza effettiva fra donna e uomo e, in virtù dell’articolo 8 capoverso 3, proteggendo le persone dalla discriminazione basata sul genere. I cittadini stranieri e anche altri gruppi di persone (p.es. donne disabili), possono essere vittime di discriminazioni plurime. I programmi sostenuti con l’aiuto finanziario previsto dalla LPar (art. 14 e 15) prevedono anche l’integrazione professionale degli stranieri nel mondo del lavoro. Il Consiglio federale intende rinunciare a un’esplicita menzione dell’integrazione degli stranieri nella legge, poiché la LPar verte principalmente sull’uguaglianza fra donna e uomo.

Le discriminazioni dirette e indirette impediscono agli stranieri di partecipare alla vita economica e sociale in modo autonomo e assumendosi le proprie responsabilità. Ostacolano anche gli sforzi tesi a promuovere l’integrazione e vanno pertanto efficacemente combattute. In diverse occasioni il Consiglio federale ha espresso il parere che le regole generali del diritto penale e del diritto privato, nonché gli atti legislativi vigenti del diritto pubblico e le basi del diritto internazionale garantiscono una protezione sufficiente dalle discriminazioni. Intende pertanto rinunciare a pertinenti modifiche del diritto.32

Tuttavia va rilevato che vengono condotti pochi processi a causa di discriminazioni. Molti rinunciano ad adire le vie legali in quanto i costi risultano elevati rispetto all’utile relativamente esiguo che potrebbero conseguire. Il Consiglio federale intende pertanto rafforzare il potenziale esecutorio del diritto vigente. Nel Rapporto sullo sviluppo 2010 ha annunciato che la protezione dalla discriminazione va

29 RS 818.101

30Cfr.

http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/03030/03209/03210/index.html?lang=it, stato 7 giugno 2011

31RS 151.1

32Rapporto sullo sviluppo 2010, pag. 48 segg.