Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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Già oggi è d’altronde possibile redigere, a seconda dei gruppi di destinatari, pubblicazioni plurilingui che spiegano agli stranieri i valori fondamentali e le condizioni generali necessarie per una buona convivenza in Svizzera. È pure possibile tradurre atti legislativi in altre lingue. Occorre esaminare passi in tale direzione nell’ambito della prosecuzione del pacchetto di misure d’integrazione della Confederazione*.

Il Consiglio federale rinuncia pertanto a creare nuove basi legali nella legge del 5 ottobre 200722 sulle lingue e propone invece di precisare l’ordinanza esecutiva.

La situazione abitativa, che è parte delle strutture ordinarie, costituisce un elemento importante per l’integrazione. Il Consiglio federale ha pertanto valutato se procedere a un adeguamento della legge del 21 marzo 200323 sulla promozione dell’alloggio. È tuttavia giunto alla conclusione che sia meglio definire le esigenze dell’integrazione nella più ampia legge sulla pianificazione del territorio e rinuncia pertanto a un adattamento della legge sulla promozione dell’alloggio.

Nei preparativi per la revisione della legge del 6 ottobre 198924 sulle attività giovanili si è già tenuto conto delle esigenze della politica d’integrazione. Queste ultime vanno ulteriormente concretizzate nell’ordinanza, affinché i giovani provenienti da un contesto migratorio* siano esplicitamente contemplati dalle misure di promozione.

La legge dell’11 dicembre 200925 sulla promozione della cultura formula lo scopo, gli obiettivi nonché i principi e le misure in maniera aperta e ampia, così da costituire una base legale sufficiente per le esigenze dell’integrazione.

Il mandato di programma della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR idée suisse, previsto dall’articolo 24 della legge federale del 24 marzo 200626 sulla radiotelevisione (LRTV), comprende anche un vasto mandato integrativo. Il mandato non si limita alle culture e alle comunità linguistiche della Svizzera, bensì include anche prestazioni relative all’integrazione di altre comunità linguistiche e culture. Non è pertanto necessario adeguare la legge.

Uno degli obiettivi del diritto penale minorile del 20 giugno 200327 e della procedura penale minorile del 20 marzo 200928 è il reinserimento sociale di giovani

22RS 441.1

23RS 842

24RS 446.1

25Non ancora in vigore, cfr.

http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2007/20070043/Testo%20per%2 0la%20votazione%20finale%20NS%20I.pdf, stato 1° luglio 2011

26RS 784.40

27RS 311.1

28RS 312.1