Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Le Camere federali hanno ripetutamente discusso le due varianti in occasione dei dibattiti parlamentari concernenti la mozione 10.3343 (Legge quadro sull’integrazione) e l’iniziativa parlamentare 09.505 (Legge quadro per una politica d’integrazione). Una maggioranza dei parlamentari è giunta alla conclusione che spetti al Consiglio federale decidere quale variante sia da preferire.
La variante A permette di disciplinare nello stesso atto legislativo le disposizioni che esigono l’integrazione (p.es. condizioni per l’ammissione, obbligo di concludere un accordo d’integrazione, ecc.) e quelle tese a promuoverla (p.es. misure, beneficiari). La variante B avrebbe un significato simbolico maggiore e si baserebbe su un’idea più ampia di integrazione, fondata soprattutto sulle esigenze del singolo individuo piuttosto che sulla nazionalità. Potrebbe tuttavia porre difficoltà in relazione alla delimitazione e al coordinamento con la LStr, dato che l’idea attuale di integrazione collega strettamente il disciplinamento della dimora e del domicilio con l’integrazione.
Il 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha ponderato i vantaggi e gli svantaggi delle due varianti, pronunciandosi a favore della variante A, che intende sviluppare il diritto in materia di integrazione per mezzo di una revisione parziale della LStr. Ciò permette di evitare sovrapposizioni risultanti dalla creazione di una legge o di una legge quadro sull’integrazione. Tuttavia il Consiglio federale propone di trasformare la legge federale sugli stranieri in legge federale sugli stranieri e sull’integrazione (LStrI), al fine di sottolineare la grande importanza dell’integrazione per la società. Nel contempo il presente progetto prevede di inserire nelle altre leggi federali importanti per l’integrazione disposizioni che prevedano in modo vincolante la promozione dell’integrazione e delle pari opportunità nei pertinenti ambiti normativi (cfr. n. 2). Si tratta della legge sulla formazione professionale6, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali7, della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità8, della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione9 e della legge sulla pianificazione del territorio10.
Dopo attenta ponderazione, è stato scartato l’adeguamento originariamente previsto di 14 e più leggi speciali. L’integrazione è infatti già chiaramente radicata in molti settori, grazie anche al pacchetto di misure d’integrazione della Confederazione* (46 misure integrative di 15 servizi federali)11. Il Consiglio federale intende consolidare queste misure nelle strutture ordinarie* della Confederazione. In base all’incarico di coordinamento dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) occorre portare avanti in modo mirato, in collaborazione con i servizi federali competenti, le misure esistenti ed eventualmente svilupparne di nuove (prosecuzione del pacchetto
6
RS 412.10
7
RS 830.1
8 RS 831.20
9 RS 837.0
10RS 700
11Rapporto «Misure d’integrazione» 2007, Rapporto del 30 giugno 2007 sulla necessità d’intervento e le proposte di misure dei competenti organi della
Confederazione nel settore dell’integrazione degli stranieri.
(http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/berintegrmassn-anh-i.pdf; stato 1° luglio 2011).