Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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esigenze in materia d’integrazione36. In base alla presente revisione di legge, le istruzioni dovranno essere rivedute successivamente all’elaborazione delle disposizioni esecutive e il criterio della capacità di esprimersi in una lingua nazionale dovrà essere completato con i requisiti previsti dall’assetto quadro per la promozione delle competenze linguistiche*.
Il modello graduale si applica a tutta la legislazione sugli stranieri. I criteri di valutazione sono ad esempio validi anche nell’ambito della legalizzazione del soggiorno dei cosiddetti «sans-papiers».
Buona integrazione: una buona integrazione è determinante per il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio. Ciò presuppone che l’interessato non abbia violato intenzionalmente l’ordine e la sicurezza pubblici. Il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale (pari trattamento di uomo e donna, riconoscimento dell’obbligo di scolarizzazione, ecc.) è fondamentale. Il criterio della partecipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione è soddisfatto se non vi sono indizi di dipendenza economica a lungo termine. Occorre tenere conto di situazioni particolari (p.es. obblighi di assistenza). Nel caso ideale la persona in questione deve occupare una posizione professionale sicura che offre prospettive a lungo termine. Un’eventuale disoccupazione deve essere soltanto temporanea. La probabilità di trovare un nuovo posto deve essere maggiore rispetto al rischio di dipendere dall’aiuto sociale. Per quanto riguarda le persone che frequentano una formazione, la probabilità che la concludano con successo deve essere elevata.
Promozione linguistica: il Consiglio federale ritiene la promozione delle competenze linguistiche degli stranieri un elemento fondamentale della promozione dell’integrazione. Ha affidato all’UFM la direzione dello sviluppo di un piano generale per la promozione delle competenze linguistiche dei migranti in Svizzera (mandato nell’ambito del pacchetto di misure d’integrazione della Confederazione* del 22 agosto 2007)37. L’obiettivo dell’assetto quadro per la promozione delle competenze linguistiche* è di definire standard comuni per gli obiettivi e i contenuti dell’apprendimento nonché per la valutazione delle competenze linguistiche. Tale definizione costituisce il presupposto per descrivere standard di qualità comuni per la promozione linguistica in Svizzera. Gli standard devono tenere debitamente conto del contesto (linguistico-regionale) dei migranti e della questione della diglossia. Una prima base è costituita dal cosiddetto curriculum di riferimento per la
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Cfr. le istruzioni IV sull’integrazione, dell’Ufficio federale della migrazione (http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/we isungen_und_kreisschreiben/integration.html), stato 7 luglio 2011.
37Rapporto «Misure d’integrazione» 2007
(http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/berintegrmassn-i.pdf), stato 7 luglio 2011.