Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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promozione delle competenze linguistiche dei migranti, che la Confederazione ha
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elaborato in collaborazione con gli attori più importanti del settore.
Nel frattempo i lavori per l’assetto quadro per la promozione linguistica con il titolo «FIDE – Français, Italiano, Deutsch in Svizzera: apprendimento, insegnamento e valutazione» sono in una fase molto avanzata. FIDE si basa sul quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCR) e si concentra su situazioni comunicative contrete (p.es. visita medica, partecipare ai colloqui tra insegnanti e genitori, contattare le autorità). La procedura e lo strumento di valutazione pertinenti (passaporto linguistico FIDE) intendono garantire una valutazione uniforme delle competenze linguistiche. FIDE è stato elaborato da un gruppo di progetto composto di specialisti delle tre regioni linguistiche. L’UFM ha affidato il coordinamento del contenuto all’Istituto di plurilinguismo dell’Università di Friburgo e dell’Alta Scuola Pedagogica di Friburgo, il nuovo centro di competenza per la promozione del plurilinguismo previsto dalla legge sulle lingue.
Accordi d’integrazione* e raccomandazioni d’integrazione*: l’avamprogetto sviluppa le disposizioni vigenti sugli accordi d’integrazione. Con l’entrata in vigore della LStr, il 1° gennaio 2008, è stato introdotto lo strumento dell’accordo d’integrazione. Oggi gli accordi d’integrazione possono essere conclusi con gli stranieri che giungono in Svizzera da Stati terzi nel quadro del ricongiungimento familiare e con gli stranieri che esercitano un’attività di consulenza o insegnamento (art. 7 dell’ordinanza del 24 ottobre 200739 sull’integrazione degli stranieri; OIntS), ossia consulenti o insegnanti religiosi oppure insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d’origine. Tali accordi definiscono in modo trasparente le aspettative e le misure in materia d’integrazione, con l’intenzione di contribuire a un rapporto di fiducia e di promuovere in modo mirato il potenziale d’integrazione delle persone in questione. Inoltre, l’accordo d’integrazione è un mezzo per evitare valutazioni arbitrarie. L’inosservanza dell’accordo può comportare sanzioni secondo il diritto in materia di stranieri, quali ad esempio la revoca del permesso di dimora (art. 62 lett. d LStr).
I Cantoni applicano lo strumento dell’accordo d’integrazione in modo molto divergente. Alcuni vi rinunciano del tutto, altri lo concludono soltanto con i consulenti o insegnanti religiosi e altri ancora lo applicano in modo più ampio. In vista di una politica d’integrazione nazionale uniforme, questa situazione non è ideale. Sono stati esaminati cinque progetti pilota in cinque Cantoni40. L’analisi ha mostrato che di regola un accordo d’integrazione è efficace soltanto se l’interessato è accompagnato da vicino; giunge altresì alla conclusione che gli accordi d’integrazione sono opportuni soltanto in caso di grosse lacune d’integrazione.
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Cfr.
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/rahmencu rriculum-d.pdf
39 RS 142.205
40L’Istituto per la pianificazione sociale e lo sviluppo della sezione Lavoro sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale ha
analizzato, con il sostegno dell’UFM, l’attuazione degli accordi d’integrazione in cinque Cantoni. (cfr. http://www.fhnw.ch/ppt/content/pub/intv/schlussbericht, stato 1° luglio 2011.)