Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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stranieri, attualmente pari a 16 milioni di franchi. L’aumento del contributo federale per ciascun Cantone è vincolato alla condizione che anche il Cantone adegui i propri mezzi a sostegno della promozione specifica dell’integrazione e che investa mezzi finanziari non inferiori al contributo che gli versa la Confederazione. Il 10 per cento dei mezzi della Confederazione viene versato sotto forma di contributo di base e il 90 per cento secondo le necessità specifiche dei Cantoni.
La Confederazione continuerà a versare i propri contributi finanziari all’integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente (somma forfettaria per l’integrazione), che erano stati concordati nel 2007 in seguito al trasferimento di questi gruppi di persone nella sfera di competenza dell’aiuto sociale. Al fine di migliorare la pianificazione per la durata dei programmi (quattro anni), la somma forfettaria per l’integrazione sarà fissata in base ai dati dei quattro anni precedenti più il 10 per cento. Se la media calcolata dovesse essere superiore o inferiore di più del 20 per cento ai dati effettivi, la Confederazione verserà la differenza oppure i Cantoni procederanno ad accantonamenti che la Confederazione detrarrà dalla somma forfettaria per il programma successivo.
Con il sostegno dei settori chiave e i relativi ambiti dei programmi d’integrazione cantonali si promuovono sia misure per gli stranieri sie misure che sostengono e sgravano le autorità e le istituzioni, con l’obiettivo di migliorare in generale la capacità della società d’integrare gli stranieri. Nei limiti del possibile, la Confederazione lascia ai Cantoni una grande libertà di manovra e tiene conto delle specificità cantonali. Vista l’importanza strategica dell’integrazione, una quota minima dei contributi della Confederazione e dei Cantoni (compresi i Comuni) deve essere utilizzata per i primi due settori chiave. Almeno il 20 per cento degli investimenti complessivi devono essere impiegati per raggiungere gli obiettivi dei programmi del settore «Informazione e consulenza» (di cui almeno la metà, ossia il 10 per cento degli investimenti complessivi, per l’informazione dei nuovi arrivati e l’individuazione di persone con particolare necessità d’integrazione), e almeno il 40 per cento va impiegato per il settore chiave «Lavoro e formazione». I Cantoni impiegano la quota restante degli investimenti (al massimo il 40 per cento) fissando le priorità per il raggiungimento di tutti gli obiettivi strategici dei programmi. La Confederazione dirige l’attuazione dei programmi mediante un controllo periodico del raggiungimento degli obiettivi (effetti, indicatori). Tale controllo va collegato al previsto monitoraggio dell’integrazione della popolazione straniera (cfr. n. 2, commento all’art. 54).
La Confederazione è responsabile degli standard e degli strumenti per la garanzia della qualità, sviluppati in accordo con i Cantoni e i Comuni nonché con altri attori interessati. Oltre che per i programmi d’integrazione cantonali, una parte dei mezzi finanziari federali destinati alla promozione specifica dell’integrazione andrà impiegata, come sinora, per la promozione di misure di portata nazionale (p.es. strumenti di garanzia della qualità della promozione linguistica, progetti nazionali per la lotta ai matrimoni forzati), nonché per progetti innovativi (progetti modello).
Intensificare la gestione: la promozione dell’integrazione va rafforzata mediante un maggiore coordinamento da parte del Consiglio federale (art. 54). Occorre inoltre proseguire l’attuale buona collaborazione con i Cantoni.