Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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Il Consiglio federale propone pertanto di dichiarare vincolante l’accordo d’integrazione soltanto in determinanti casi. Ritiene l’accordo d’integrazione uno strumento importante per combattere i rischi di un’integrazione lacunosa e promuovere l’integrazione. Tuttavia gli accordi d’integrazione vanno impiegati soltanto in singoli casi. Il Consiglio federale ha valutato l’introduzione di una disposizione vincolante, rinunciando tuttavia all’obbligo generale di concludere accordi d’integrazione. Una disposizione del genere non sarebbe appropriata poiché la conclusione di un accordo d’integrazione non è opportuna in tutti i casi. Inoltre, i Cantoni si troverebbero di fronte a oneri amministrativi quasi insormontabili.

Spetta ai Cantoni decidere se sia necessario concludere un accordo d’integrazione. Determinati gruppi di persone (in particolare aventi diritto a un permesso o rientranti nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone) non possono essere soggette a obblighi, poiché hanno diritto a un permesso non vincolato a condizioni, anche se in determinati casi sarebbe auspicabile una migliore integrazione. In avenire, nei casi in cui non si possono imporre accordi d’integrazione sarà disposibile il nuovo strumento delle raccomandazioni per l’integrazione, non vincolanti.

Finanziamento: secondo il diritto vigente, la Confederazione versa ai Cantoni, nell’ambito del preventivo approvato dal Parlamento, contributi finanziari per la promozione dell’integrazione degli stranieri (cosiddetto programma prioritario secondo gli art. 55 LStr e 11-17 OIntS). I punti prioritari sono: 1. lingua e formazione; 2. servizi specializzati in materia d’integrazione: a) centri di competenza in materia d’integrazione, b) servizi di mediazione per la traduzione interculturale; 3. progetti modello. I contributi ammontano a circa 16 milioni l’anno.

Inoltre, la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario, fissato nell’OIntS, per l’integrazione dei rifugiati riconosciuti, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (art. 87 LStr, 88 LAsi e 18 OIntS). La somma varia di anno in anno. Nel 2010 è stato versato un totale di 45 milioni di franchi. Per questi gruppi di persone la Confederazione può inoltre versare contributi finanziari a progetti e progetti modello d’importanza nazionale (art. 19 OIntS).

In linea di massima, l’avamprogetto si fonda sul sistema attuale della promozione dell’integrazione. Tuttavia, ai fini di una maggiore chiarezza, disciplina nella LStr tutte le basi legali per il finanziamento dell’integrazione – sia nel settore degli stranieri sia in quello dell’asilo. Ciò permette, da una parte, di separare chiaramente il finanziamento dell’aiuto sociale da quello dell’integrazione e, dall’altra, di raggruppare i flussi finanziari (programmi prioritari da una parte, e importi forfettari per l’integrazione dall’altra).

L’avamprogetto propone di versare i contributi federali ai Cantoni in base ad accordi fondati sui programmi d’integrazione cantonali. Ciò consente di garantire in tutta la Svizzera il rispetto degli stessi obiettivi e standard, e al tempo stesso di adeguare le misure alle esigenze dei singoli gruppi di destinatari o del singolo individuo. Le esigenze risultano di regola dal livello di formazione nonché dalla situazione socio-economica, sanitaria e migratoria.