Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, poiché il loro soggiorno temporaneo non giustifica misure destinate a chi intende restare durevolmente in Svizzera. La conclusione di accordi d’integrazione con consulenti e insegnanti (art. 26a cpv. 2 LStr), che a seconda delle circostanze sono titolari soltanto di un permesso di soggiorno di breve durata, costituisce una cosiddetta deroga alla deroga. In questi casi sono giustificate misure d’integrazione anche per i titolari di un permesso soggiorno di breve durata, poiché tali persone svolgono un ruolo chiave di mediazione tra la società di provenienza e quella di accoglienza. Tale ruolo presuppone conoscenze di base della nostra società e la capacità di esprimersi in una lingua nazionale (cfr. il commento all’art. 26a).

Il contenuto del capoverso 2 corrisponde all’articolo 53 capoverso 4 LStr vigente. Secondo tale disposizione occorre tenere conto delle esigenze specifiche dei singoli gruppi di destinatari. Si può tenere conto anche delle esigenze di altri gruppi di destinatari, quali ad esempio le vittime della tratta di esseri umani o i testimoni che arrivano in Svizzera nell’ambito di un programma di protezione dei testimoni. Hanno esigenze particolari soprattutto le vittime traumatizzate, ad esempio in riferimento alla loro integrazione sociale e professionale.

Articolo 53b Promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie

Il presente articolo introduce il concetto delle strutture ordinarie (cfr. n. 1.3). Dal punto di vista del contenuto, la disposizione si rifà all’articolo 2 capoverso 3 OIntS, ma la sua formulazione è più ampia. Illustra i settori in cui deve svolgersi l’integrazione, al fine di esplicitare la necessità di una una buona integrazione in tutti gli ambiti della vita. Promuovere l’integrazione nelle strutture ordinarie significa che l’integrazione compete in primo luogo ai servizi statali competenti in base ai loro compiti legali e il finanziamento va garantito con il preventivo ordinario di tali organi. Occorre osservare che, a seconda dei compiti legali, lo Stato può intervenire soltanto indirettamente e deve quindi cooperare con gli attori privati.

Articolo 53c Promozione specifica dell’integrazione

L’articolo stabilisce che, laddove necessario, la promozione specifica dell’integrazione funge da complemento alla promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie. Da una parte completa o colma le lacune dell’offerta delle strutture ordinarie (p.es. promozione linguistica per giovani che raggiungono la loro famiglia relativamente tardi, riduzione mirata dei costi dei corsi di lingua, offerta di corsi in orari marginali per le persone che lavorano a turni, integrazione professionale dei rifugiati, offerte per persone traumatizzate); dall’altra sostiene le strutture ordinarie nello svolgimento del loro compito d’integrazione e di garantire pari opportunità a tutti. In determinati ambiti può esserci un’interazione tra i due settori della promozione. La messa a disposizione di un’offerta di mediazione di un servizio di alta qualità nell’ambito della traduzione interculturale è ad esempio una misura specifica che fa altresì parte dei programmi d’integrazione cantonali (cfr.

n. 1.3 e commento all’art. 56). Il ricorso a interpreti interculturali e il loro finanziamento in un caso concreto, ad esempio in un ospedale pubblico o presso un’autorità, è invece di competenza della struttura ordinaria responsabile, che valuta e decide autonomamente la necessità e la forma dell’intervento. Nella prassi la