Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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del fabbisogno vitale e aiutare gli assicurati a condurre una vita autonoma e

responsabile (art. 1a LAI).

Le modifiche proposte nella LPGA contribuiscono in modo determinante all’adempimento di tali obiettivi.

La menzione dei servizi specializzati nell’integrazione degli stranieri e dei servizi di interpretariato interculturale intende sottolineare esplicitamente la promozione dell’integrazione nel settore dell’assicurazione per l’invalidità. Questi servizi e centri di competenza per l’integrazione sono di regola direttamente in contatto con gli assicurati e dispongono eventualmente di informazioni importanti che agevolano la pianificazione, da parte degli assicuratori e degli organi esecutivi, di misure d’integrazione adeguate alle esigenze.

Articolo 68biscapoverso 1 lettera ebis

L’articolo 68biscapoverso 1 lettera ebisintende garantire che gli organi della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione siano coinvolti nella cooperazione interistituzionale – ossia la cooperazione mirata tra diverse organizzazioni nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione per l’invalidità, dell’aiuto sociale, della consulenza professionale pubblica e altre istituzioni. Si tratta dei centri di competenza cantonali e comunali per l’integrazione, dei delegati cantonali all’integrazione, degli uffici cantonali della migrazione, ecc. Il coinvolgimento è necessario visto che i clienti delle assicurazioni sociali sono spesso persone contemplate dalla legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione (cfr. anche il commento al nuovo art. 85f cpv. 1 lett. e LADI). Gli organi d’esecuzione della legislazione sugli stranieri e sull’integrazione, in particolare i centri di competenza per l’integrazione degli stranieri, dispongono delle pertinenti conoscenze specifiche.

Legge del 25 giugno 198272 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

Oltre a garantire agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, la LADI si prefigge anche di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro (art. 1a cpv. 2 LADI).

Nel 2010 il tasso medio di disoccupazione era del 3,9 per cento, mentre il tasso di disoccupazione degli stranieri, pari al 7,5 per cento, era notevolmente superiore a quello dei cittadini svizzeri (2,8 %)73. In quanto base per gli uffici di collocamento pubblici, la LADI svolge un ruolo importante per la reintegrazione degli stranieri nel mercato del lavoro.

Articoli 59 capoverso 5 e 59a lettere a e c

Secondo gli articoli 59-72c LADI, che disciplinano i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, i servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi (art. 59 cpv. 4 LADI). In analogia a tale disposizione l’avamprogetto propone un nuovo capoverso: per prevenire e combattere la disoccupazione è necessaria anche una

72RS 837.0

73Fonte SECO; cfr. www.amstat.ch (stato 20 gennaio 2011)