Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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lett. a e c LFPr). L’adeguamento dell’articolo 3 LFPr (articolo sugli obiettivi) permette di sottolineare l’importanza delle pari opportunità e dell’integrazione degli stranieri (lett. c).

Oltre alla modifica dell’articolo 3, è stato esaminato anche un adeguamento più ampio della LFPr. Tuttavia un tale adeguamento non appare opportuno, poiché l’articolo sugli obiettivi e le disposizioni vigenti della LFPr garantiscono la promozione mirata delle pari opportunità e dell’integrazione degli stranieri nelle strutture ordinarie della formazione professionale. L’UFFT prevede l’attuazione delle misure in virtù delle seguenti disposizioni:

• Base per la cooperazione interistituzionale (art. 1 LFPr): la cooperazione con le

istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro è un elemento cardine della formazione professionale. Per ragioni sistematiche, non appare necessaria una definizione più precisa della cooperazione interistituzionale – come ad esempio negli articoli 68biscapoverso 1 lettera ebisLAI o 59 capoverso 5 LADI. La cooperazione interistituzionale è un principio guida della LFPr e, nella formulazione generale dell’articolo 1 LFPr, è più estesa rispetto ad altre leggi;

• promozione di provvedimenti per gruppi svantaggiati (art. 7 in combinazione con

l’art. 55 cpv. 1 lett. e ed f LFPr);

• preparazione alla formazione professionale di base (art. 12 LFPr): provvedimenti

per preparare alla formazione professionale di base le persone che denotano lacune nella loro formazione alla fine della scuola dell’obbligo;

• considerazione di bisogni individuali (art. 18 LFPr): possibilità di abbreviare o

prolungare la formazione professionale di base. Gli apprendisti che svolgono una formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica possono inoltre usufruire di un’offerta d’accompagnamento specializzata;

• corsi facoltativi specifici di sostegno presso le scuole professionali di base

(art. 22 LFPr).

• riconoscimento di qualifiche professionali (art. 33 LFPr) e rilascio di equivalenze

(art. 68 LFPr): per l’ottenimento di un diploma professionale svizzero riconosciuto, queste disposizioni permettono di tenere conto delle esperienze professionali ed extraprofessionali degli stranieri nel loro Paese d’origine o in Svizzera, nonché di diplomi di formazione ottenuti all’estero;

• orientamento professionale, negli studi e nella carriera (art. 49 LFPr): nel suo

sostegno, l’orientamento deve tenere sistematicamente conto del potenziale specifico ed anche delle lacune degli stranieri. A tal fine è eventualmente necessario un perfezionamento delle competenze interculturali dei consulenti professionali, per gli studi e per la carriera o il ricorso a specialisti e interpreti interculturali.

• contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico (art. 55 LFPr): la

disposizione permette la promozione di progetti specifici per la promozione dell’integrazione di giovani provenienti da un contesto migratorio, ad esempio misure per il sostegno dei genitori nel settore della formazione professionale.