Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo

Legge del 22 giugno 197966 sulla pianificazione del territorio (LPT)

Articoli 1 capoverso 2 lettera f e 29a

La LPT disciplina la pianificazione del territorio in tutti i settori di rilievo, coordinando le diverse funzioni del territorio. Le nuove disposizioni in materia d’integrazione si fondano sull’articolo 121 Cost. e sulla competenza della Confederazione di promuovere l’integrazione degli stranieri.

La modifica dell’articolo 1 (scopi) prevede che, oltre agli altri obiettivi, la pianificazione del territorio deve tenere conto anche degli aspetti dell’integrazione e della coesione sociale.

Il nuovo articolo 29a ha l’obiettivo di consolidare il programma «Progetti urbani», inserendolo in modo definitivo nella sfera di competenza dell’Ufficio federale della pianificazione del territorio.

La struttura del territorio incide sull’integrazione degli stranieri. In virtù della decisione del Consiglio federale del 22 agosto 2007 sulla promozione dell’integrazione (rapporto «Misure d’integrazione» 2007), sei servizi federali di cinque Dipartimenti sostengono in comune, durante una fase pilota (2008-2011), undici progetti in diverse città di piccole e medie dimensioni e in diversi Comuni (programma «Progetti urbani»).67 In tali città o Comuni vi sono uno o più quartieri con problemi nell’ambito della convivenza e, più in generale, della qualità di vita. I progetti intendono migliorare concretamente la situazione mediante un approccio globale. La valutazione che accompagna il programma generale «Progetti urbani» ha permesso di constatare che esso ha portato al miglioramento sensibile e mirato della qualità di vita e della promozione dell’integrazione, mettendo a disposizione appartamenti attrattivi, rivalutando gli spazi pubblici esterni o creando offerte (aggiuntive) per persone anziane, famiglie svantaggiate o giovani. Nel 2010 i servizi federali coinvolti hanno deciso di avviare una seconda fase pilota dal 2012 al 2015, al fine di approfondire e completare le esperienze raccolte. Vista la rapida evoluzione osservata in Svizzera sotto il profilo demografico, da un lato, e sotto il profilo degli spazi sociali e della segregazione, dall'altro, il Consiglio federale prevede di intensificare il programma e di proseguirlo su una base più continua (cfr.

n. 3.1.). Sempre più spesso anche città di piccole dimensioni e Comuni sono colpiti da sviluppi negativi in determinati quartieri. Mentre le città più grandi hanno di norma acquisito autonomamente le conoscenze necessarie per affrontare la situazione, vi è il rischio che nelle città più piccole e nei Comuni manchino le conoscenze e le risorse necessarie e che quindi si adottino provvedimenti soltanto quando l’evoluzione negativa è già avanzata. Mediante un finanziamento iniziale e la trasmissione delle esperienze raccolte, la Confederazione può dare impulsi mirati affinché le città e i Comuni interessati affrontino tempestivamente lo sviluppo dei quartieri. L’appoggio della Confederazione ha soprattutto lo scopo di sostenere i Comuni nella fase iniziale dello sviluppo di un quartiere. Vanno sostenuti progetti selezionati in base a criteri specifici e di interesse nazionale. È inoltre fondamentale lo scambio di esperienze tra gli organi coinvolti e la trasmissione di conoscenze ad

66RS 700

67Rapporto sulle misure d’integrazione del 30 giugno 2007, Ufficio federale della migrazione, pag. 40-47;

http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/00630/02258/index.html?lang=it.