Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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altri servizi interessati. In linea di massima non è previsto il sostegno di misure edili. L’appoggio della Confederazione è sussidiario e la responsabilità compete ai Comuni. Per quanto possibile, occorre coinvolgere i Cantoni nel finanziamento, nell’elaborazione e nell’attuazione, affinché sia garantita anche a livello cantonale l’acquisizione di nuove conoscenze nell’ambito dello sviluppo dei quartieri.

Poiché lo sviluppo dei quartieri e delle città rientra nella sfera di competenza di diversi servizi, l’Ufficio federale della pianificazione del territorio – insieme all’UFM, alla Commissione federale della migrazione, all’Ufficio federale delle abitazioni, al Servizio per la lotta al razzismo e ad altri servizi federali interessati – continuerà a garantire la consolidata cooperazione interdipartimentale. I Cantoni saranno coinvolti in modo ancora maggiore nell’elaborazione e nell’attuazione dei progetti.

Legge federale del 6 ottobre 200068 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Articoli 27 capoverso 2bise 43 capoverso 1bis

La LPGA è una legge quadro. Disciplina i principi del diritto delle assicurazioni sociali e le disposizioni da applicare nelle procedure in materia di diritto delle assicurazioni sociali. Le disposizioni della LPGA esplicano quindi effetti anche per altre leggi nell’ambito delle assicurazioni sociali, a meno che queste ultime non escludano l’applicazione della LPGA.

Con due aggiunte riguardanti le disposizioni procedurali generali, l’avamprogetto prevede che nell’ambito dell’attività d’informazione e di consulenza nonché negli accertamenti occorre tenere conto delle specificità linguistiche, sociali e culturali degli assicurati, contribuendo così a evitare costi sociali.

Secondo l’articolo 27 capoverso 2bisl’attività informativa nei confronti degli assicuratori e degli organi esecutivi deve adeguarsi alle specificità dei casi individuali. In analogia al rapporto e alle raccomandazioni del 2008 della CTA per l’attuazione dell’articolo 56 LStr (informazione)69, ciò non significa che tutto il materiale informativo e le offerte di consulenza debbano essere disponibili nelle lingue straniere. L’obiettivo principale e l’aspettativa è che gli stranieri che vivono in Svizzera possano esprimersi e informarsi in una lingua nazionale. Se tuttavia la comunicazione non può essere garantita in una lingua nazionale, è opportuno – a seconda della complessità e della situazione – investire preventivamente nella comunicazione in occasione dell’attività d’informazione e consulenza, in modo da poter adottare quanto prima le misure necessarie ed evitare conseguenze economiche.

Secondo l’articolo 43 capoverso 1bisl’assicuratore può adottare misure atte a tenere conto delle specificità dei casi individuali di un assicurato. La disposizione si fonda

68RS 830.1

69http://www.tak-

cta.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=70&Itemid=82, stato 1° luglio 2011, disponibile in francese.