Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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collaborazione più stretta tra gli uffici di collocamento e gli organi competenti per gli stranieri.
Nell’analisi della necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro occorre inoltre tenere conto delle loro ripercussioni sull’integrazione degli stranieri e di altri gruppi di persone colpiti in modo particolare dalla disoccupazione. L’articolo 59a viene pertanto adattato. Oltre che riguardo alle loro ripercussioni specifiche al genere, i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro andranno analizzati anche in merito alle conseguenze per l’integrazione. L’articolo 59a lettera c menziona esplicitamente le persone provenienti da un contesto migratorio. Il numero 2 si riferisce a persone a rischio elevato di disoccupazione di lungo periodo, ossia a persone che sono ininterrottamente alla ricerca di un lavoro da più di un anno. L’espressione «disoccupati da molto tempo» costituisce invece una nozione giuridica indeterminata che può comprendere anche altri gruppi di persone e non va intesa in senso restrittivo.
Articolo 66a capoversi 1 lettera c e 3
I provvedimenti in materia di formazione sono di fondamentale importanza per l’integrazione professionale. Spesso, a causa della mancanza di risorse finanziarie dovuta a competenze di base lacunose, all’impossibilità di chiedere mutui o borse di studio oppure a competenze linguistiche insufficienti, gli stranieri non hanno la possibilità di svolgere una formazione adeguata, una formazione di recupero o una formazione di perfezionamento volta a mantenere le competenze acquisite.
L’articolo 66a LADI disciplina la concessione di assegni per la formazione. L’aggiunta «riconosciuto in Svizzera» (cpv. 1 lett. c e cpv. 3) intende garantire che anche le persone titolari di un diploma professionale o universitario conseguito all’estero e non riconosciuto in Svizzera possano chiedere assegni per la formazione. Ne consegue una migliore possibilità di collocazione sul mercato del lavoro e, a lungo termine, una riduzione del rischio di disoccupazione.
Articolo 85f capoverso 1 lettera e
L’articolo 85f LADI disciplina la cooperazione interistituzionale. Gli organi esecutivi della legislazione sugli stranieri e sull’integrazione, in particolare i centri di competenza per l’integrazione degli stranieri, possiedono competenze specifiche e vanno pertanto coinvolti nella collaborazione. (cfr. il commento all’art. 68biscpv. 1 lett. ebisLAI).
Nell’ambito della propria competenza esecutiva, il Consiglio federale ha inoltre adeguato anche l’articolo 81a (controllo dell’efficacia delle misure) e la disciplina dell’indennità per insolvenza dell’ordinanza del 31 agosto 198374 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI).
74RS 837.02