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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
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4L‟UFAM riconosce le organizzazioni che allevano, addestrano, detengono e impiegano cani da protezione del bestiame conformemente alle disposizioni di cui al capoverso 3.
Art. 75 Addestramento dei cani da caccia
1L‟utilizzazione di animali vivi è ammessa per l‟addestramento e l‟esame dei cani da caccia:
a. per l‟impiego nella caccia in tana (terrier), in una tana artificiale;
b. nei recinti appositamente costruiti per la caccia al cinghiale;
c. nel settore dei cani da ferma e da riporto.
2L‟addestramento e l‟esame dei cani da caccia deve essere svolto in modo tale da impedire il più possibile il contatto diretto tra cane da caccia e animale selvatico; fa eccezione l‟addestramento dei cani da caccia in recinti appositamente costruiti per i cinghiali. L‟animale selvatico deve potersi ritirare in qualsiasi momento per mettersi al riparo.
3Le infrastrutture per l‟addestramento e l‟esame dei cani da caccia all‟animale selvatico vivo necessitano dell‟approvazione dell‟autorità cantonale.
4La tana artificiale è approvata se:
a. i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto;
b. i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appositi dispositivi; e
c. il sistema delle serrande è disposto in modo che, manovrandolo, sia escluso in qualsiasi momento un contatto diretto tra cane e volpe.
5Il recinto appositamente costruito per i cinghiali è approvato se:
a. è sufficientemente grande ed è concepito in modo tale da permettere ai cinghiali di sostare in gruppo, ma anche di ritirarsi in ripari naturali e, se necessario, di poter essere tenuti isolati;
b. sono utilizzati cinghiali con un peso vivo di oltre 50 kg e soltanto in gruppo; e
c. i cani da caccia sono addestrati ed esaminati singolarmente.
6Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da caccia sono addestrati o esaminati nella caccia all‟animale selvatico vivo deve essere notificata all‟autorità cantonale. Quest‟ultima provvede alla sorveglianza della manifestazione. L‟autorità cantonale può limitare il numero degli impianti e delle manifestazioni.
Art. 76 cpv. 3, 4 e cpv. 6
3Su richiesta, l‟autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente, a scopi terapeutici, dispositivi a scarica elettrica e dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i