Progetto
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto
2Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i divieti di tenere animali di cui all‟articolo 23 LPAn vengano inseriti nel sistema informatico centrale secondo l‟articolo 54a LFE7.
Art. 214 Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione
1Il servizio specializzato cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l‟intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.
2Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione che servono alla produzione di derrate alimentari i controlli sono disciplinati dall‟articolo 213.
Art. 222 cpv. 4
4Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 detenevano già un cane sono esonerate per tale cane dall‟attestato di competenza di cui all‟articolo 68 capoverso 2.
Art. 225a Disposizioni transitorie relative alla modifica del …
1Le detenzioni di animali già autorizzate al momento dell‟entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare i requisiti riguardanti la detenzione di struzzi comuni di cui all‟allegato 2 tabella 2 fino al 1° gennaio 2024.
2Le aree d‟uscita devono essere conformi ai requisiti di cui all‟articolo 35 capoverso 5 a partire dal 1° gennaio 2015.
3Per le persone che sono notificate secondo l‟attuale versione dell‟articolo 101 sono necessarie autorizzazioni secondo il nuovo articolo 101 a partire dal 1° gennaio 2017.
4Fino al 1° gennaio 2017 devono essere soddisfatti i requisiti riguardanti la formazione:
a. del personale che accudisce gli animali in caso di altre forme di accudimento professionale di animali diverse da quelle praticate nelle pensioni o nei rifugi: secondo l‟articolo 102 capoversi 1 ed 2 lettera b;
b. per la consegna di un numero di animali maggiore di quello stabilito all‟articolo 101 capoverso 1 lettera c: secondo l‟articolo 102 capoverso 2 lettera d;
c. per la cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli a titolo professionale: secondo l‟articolo 102 capoverso 5.
5I compartimenti per il trasporto su ripiani dei veicoli per il trasporto di animali che erano in circolazione il 1° settembre 2010 devono essere conformi, a partire dal 1° settembre 2020, ai requisiti concernenti le altezze minime di cui all‟allegato 4.