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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
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Art. 199 cpv. 1
1L‟UFV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione di cui all‟articolo 197, i corsi di cui all‟articolo 198 capoverso 2 e il perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all‟articolo 103 lettera b. Esso pubblica la lista delle formazioni e dei perfezionamenti riconosciuti. Esso decide in merito all‟equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.
Art. 200 cpv. 1, 4 e 5
1La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all‟articolo 197, di un corso secondo l‟articolo 198 capoverso 2 o di un perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali deve essere presentata all‟UFV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.
4Il riconoscimento può essere revocato dall‟UFV se l‟esecuzione non è conforme alla presente ordinanza o se essa differisce nettamente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.
5L‟UFV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all‟articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono formazioni specialistiche di cui all‟articolo 197, corsi secondo l‟articolo 198 capoverso 2 o un perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali se l‟esecuzione non è conforme alla presente ordinanza o se essa differisce nettamente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.
Art. 202 cpv. 1
1La formazione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale del macello nonché il perfezionamento specifico per gli impiegati di commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali devono concludersi con un esame.
Art. 204a Obbligo di notifica
1Chiunque effettua formazioni di cui all‟articolo 192 capoverso 1 lettere b e c deve essere notificato all‟autorità cantonale.
2Per la notifica è necessario utilizzare il modello di formulario dell‟UFV di cui all‟articolo 209 capoverso 4bis.
Art. 206 cpv. 1
1L‟azienda nella quale si svolgono periodi di pratica nell‟ambito di una formazione o di un perfezionamento secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell‟azienda deve disporre della qualifica necessaria per l‟accudimento dell‟effettivo.