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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
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Titolo prima dell’art. 206a
Capitolo 9a: Infrazioni
Art. 206a
Secondo l‟articolo 28 capoverso 3 LPAn è punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a. viola le prescrizioni concernenti l‟addestramento di cani per i servizi di difesa (articolo 74);
b. viola le prescrizioni concernenti l‟addestramento di cani da caccia, di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame (articoli 74a e 75);
c. utilizza senza autorizzazione apparecchi a scopi terapeutici o non rispetta i rispettivi obblighi inerenti alla documentazione (articolo 76 capoversi 3 e 4);
d. viola il proprio obbligo di notifica in caso di incidenti con cani (articolo 78);
e. immette in commercio senza autorizzazione sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito (articolo 81);
f. non adempie, in qualità di gestore dell‟impianto di macellazione, gli obblighi di cui all‟articolo 177a;
g. non rispetta, come formatore, i requisiti previsti (articoli 203 e 204) o non adempie il rispettivo obbligo di notifica (articolo 204a).
Art. 209 cpv. 4 frase introduttiva e 4bis
4Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per detenzioni di animali nonché per il commercio e la pubblicità con animali contiene i dati seguenti:
4bisIl modello di formulario per le notifiche di formazioni e per le autorizzazioni di servizi di accudimento e di cura contiene i dati seguenti:
a. persona responsabile e suo domicilio o sede sociale;
b. indirizzo e scopo della formazione offerta o del servizio previsto;
c. le specie animali e il genere della formazione o del servizio nonché il numero dei servizi previsti;
d. formazione della persona che svolge la formazione o presta il servizio.
Art. 212a Divieti di tenere animali
1Un divieto di tenere animali di cui all‟articolo 23 LPAn è deciso dall‟autorità del Cantone di domicilio del detentore di animali oppure del Cantone in cui sono tenuti gli animali o nel quale se ne cura il trattamento.