Progetto
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
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b. istruire il personale del macello affinché adotti provvedimenti intesi a garantire un trattamento rispettoso degli animali;
c. annotare i provvedimenti adottati nell‟impianto di macellazione per migliorare la protezione degli animali.
Art. 178 cpv. 2 lett. c e d
2L‟uccisione di un animale vertebrato senza stordimento è ammessa:
c. se il metodo di uccisione applicato fa entrare l‟animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza;
d. se le rane al momento della macellazione sono decapitate in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente.
Art. 190 cpv. 1 lett. b e d e cpv. 4
1Devono seguire i corsi di aggiornamento per almeno quattro giorni sull‟arco di quattro anni:
b. i responsabili d‟esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti nonché i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio;
d. gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali che hanno conseguito un perfezionamento specialistico riconosciuto dall‟UFV.
4Concerne solo il testo francese
Art. 191 Rubrica e cpv. 1 e 3
Formazione ordinata dall‟autorità cantonale
1Qualora vengano rilevate carenze a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, l‟autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale o le aziende che accudiscono gli animali a seguire corsi di formazione supplementari.
3I costi relativi alla formazione supplementare sono a carico delle aziende o dei detentori di animali.
Art. 192 cpv. 1 lett. b e c
Concerne solo il testo francese
Art. 196 lett. b
Concerne solo il testo francese