Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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Rapporto esplicativo
Negli ultimi anni, la distinzione tra formazione formale, non formale e informale si affermata a livello
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internazionale . I singoli settori possono essere delimitati nel modo seguente:
• formazione formale: all’interno del sistema formativo nazionale, la formazione formale
comprende la formazione disciplinata dallo Stato nel contesto della scuola dell’obbligo nonché la formazione disciplinata dallo Stato che porta al conseguimento di titoli riconosciuti di livello secondario II (formazione professionale di base o scuole di cultura generale) e di livello terziario (formazione professionale superiore, titoli universitari). Rientrano in questa categoria anche le formazioni disciplinate dallo Stato che portano al conseguimento di un titolo riconosciuto abilitante all’esercizio di una determinata attività professionale (p. es. professioni mediche e psicologiche, patente di avvocato);
• formazione non formale: vi rientrano le attività formative di cultura generale o di indirizzo
professionale sotto forma di insegnamento impartito al di fuori del sistema formativo formale (p. es. seminari di management, corsi informatici o corsi di preparazione a un esame di professione o a un esame professionale superiore). La formazione continua avviene in un contesto organizzato e strutturato. Essa non porta al conseguimento di un titolo riconosciuto dallo Stato.
I titoli di formazione continua più noti sono, tra l’altro, i Certificate of Advanced Studies (CAS), i Diploma of Advanced Studies (DAS), i Master of Advanced Studies (MAS) presso le scuole universitarie e i titoli post-diploma della formazione professionale superiore. In passato queste offerte venivano denominate specializzazioni, perfezionamenti o formazioni per adulti di carattere 11
generale . Queste denominazioni in base a contenuti, livelli, età o funzioni non consentono una
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Cfr. in particolare Commissione delle comunità europee, novembre 2001. La classificazione secondo il grado di istituzionalizzazione è stata proposta dall’Unesco, dall’OCSE e dell’UE e viene utilizzata anche dall’UST (cfr.
Unesco, 1997, OCSE, 2003, Commissione europea, 2006).
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La distinzione tra aggiornamento e perfezionamento veniva fatta in passato anche per la formazione
degli insegnanti. La CDPE ha abolito questa differenza alla fine degli anni novanta.
La legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche,
LPMed, RS 811.11) nonché la legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)