Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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una nuova valutazione. Nel rapporto «Elementi della politica della Confederazione in materia di formazione continua in Svizzera» (2000), la formazione professionale continua – che a livello concettuale è considerata formazione degli adulti e che rientra dunque nella sfera di competenze della Confederazione – è stata disgiunta dalla formazione degli adulti cantonale di carattere generico.

Questa distinzione è stata operata in primo luogo in adempimento alle richieste di trattare la questione della formazione continua nel contesto della legge sulla formazione professionale, allora in fase di elaborazione. Benché la formazione professionale continua si sovrapponga parzialmente alla formazione degli adulti, la legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 basata sull’ex articolo 63 capoverso 1 Cost. non poteva contemporaneamente disciplinare la formazione degli adulti,

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regolamentata nell’ex articolo 67 capoverso 2 Cost .

La perizia «La formazione continua in Svizzera» e la mozione «Legge sulla formazione continua» (01.3425) chiedevano un innesto della formazione continua intesa in senso integrale nella società e nel sistema formativo globale. Ciò è stato possibile solamente in virtù delle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione del 2006.

Il presente progetto risponde all’esigenza di considerare la formazione continua nel contesto di una sola legge.

Forum svizzero della formazione continua

Per intensificare la collaborazione partenariale è stato creato nel 2000 il «Forum svizzero della formazione continua». L’obiettivo era quello di promuovere la trasparenza all’interno dello spazio formativo svizzero nonché di affiancare la Confederazione e i Cantoni in sede di sviluppo e attuazione della politica in materia di formazione. Il Forum in questione ha avuto il merito di stimolare a più riprese progetti e analisi. Inoltre, nel 2005 è stata costituita la Conferenza svizzera di coordinamento della formazione continua (CSCFC) – un organismo federale e cantonale di carattere informale – finalizzato a elaborare e coordinare questioni concernenti la formazione continua in seno alla Confederazione e ai Cantoni. Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione continua e della conseguente nuova ripartizione delle competenze, la CSCFC è stata sciolta alla fine del 2009.

Nel Messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI)

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2008-2011 è stato formulato come obiettivo lo svolgimento di lavori preliminari in vista di una legge sulla formazione continua. Il Consiglio federale intendeva migliorare la qualità e la trasparenza dell’offerta in questo campo. Il Collegio mirava inoltre a dotarsi di maggiori strumenti direttivi e di farsi un preciso quadro d’insieme dei finanziamenti della formazione continua. Per sottolineare quanto sia importante disporre di basi legali che disciplinino la formazione continua, la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha presentato nel 2009 l’iniziativa parlamentare «Formazione continua» (09.426).

Il 4 novembre 2009, il Consiglio federale ha preso atto del «Rapporto del DFE su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua» e ha incaricato lo stesso DFE di elaborare una legge di principio senza fattispecie da promuovere. I valori di riferimento menzionati nel rapporto hanno delimitato il quadro orientativo per i lavori della commissione di esperti legge sulla formazione continua, sempre in considerazione della responsabilità individuale dei fruitori dell’offerta e dell’autoregolamentazione degli operatori.

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Cfr. art. 67 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999: «A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti e sostenere la formazione continua degli adulti». La formazione degli adulti è stata poi eliminata dall’articolo 67 capoverso 2 Cost. con l’approvazione da parte del popolo e dei Cantoni, avvenuta il 21 maggio 2006, del «Decreto federale sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione» del 16 dicembre 2005.

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Messaggio del 24 gennaio 2007 concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2008–2011 (FF 2007 1131).

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