Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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Rapporto esplicativo
Panoramica dei fondi disponibili e dei flussi finanziari
Nell’ambito della cinquantina di leggi speciali che disciplinano casi di formazione continua, la
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Confederazione versa all’anno circa 600 milioni di franchi .
Circa la metà è destinata a finanziare misure di formazione nel contesto dell’assicurazione contro la disoccupazione. Nell’ambito della legge sulla formazione professionale, la Confederazione eroga ai Cantoni – mediante versamenti forfettari – contributi pari a 145 milioni di franchi all’anno per la
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formazione continua professionale e per la preparazione a esami federali . Altri 60 milioni di franchi sono destinati alla migrazione e all’integrazione.
Inoltre, esistono varie leggi speciali il cui budget annuale per la formazione continua è inferiore ai 100’000 franchi. Tra queste figura la legge sui prodotti chimici, che disciplina il versamento di contributi per misure di formazione e di formazione continua ai fini della garanzia della qualità.
Per la Confederazione, il trattamento fiscale della formazione continua si traduce in minori entrate dell’ordine di circa 125 milioni di franchi. Questo deficit è dovuto agli esoneri dal versamento dell’IVA e alla deducibilità dei costi per la formazione continua dall’imposta federale diretta.
A causa dell’attuale eterogeneità della legislazione federale in materia di formazione continua, è difficile farsi un’idea dei flussi finanziari. Mancano inoltre criteri di pari trattamento riconosciuti e procedure sovraordinate.
3.3 Regolamentazioni cantonali
A livello cantonale, la formazione continua è disciplinata in svariati modi. Quattro Cantoni posseggono una legge che disciplina esclusivamente la formazione continua (FR, GE, GR e VS). I Cantoni di Friburgo e dei Grigioni hanno inoltre emanato un’ordinanza d’esecuzione per la formazione continua. Il Cantone di Appenzello interno dispone di un’apposita ordinanza per la formazione continua. Altri sei Cantoni hanno menzionato la formazione continua nel titolo della legge sulla formazione professionale (AG, BE, JU, LU, TI, UR). I Cantoni di Argovia, Berna, Lucerna e Uri hanno inoltre emanato ordinanze d’esecuzione dallo stesso tenore. Infine, il Cantone di Svitto dispone di un’ordinanza che menziona la formazione continua nel titolo dell’atto normativo.
Varie leggi speciali disciplinano, in tutti i Cantoni, fattispecie di formazione continua. Questo vale anche per i Cantoni che disciplinano la formazione continua in un atto normativo apposito.
Nelle singole legislazioni cantonali, i criteri di promozione e di contribuzione sono disciplinati diversamente. I sovvenzionamenti vengono spesso effettuati in ambiti nei quali, senza promozione, non si potrebbero offrire corsi di formazione continua o attuare determinati provvedimenti. Circa la metà dei Cantoni conosce il sostegno della formazione continua individuale sotto forma di sussidi finanziari a determinate persone o categorie (sostegno soggettivo). In alcuni Cantoni il sostegno soggettivo è rivolto a persone poco qualificate o svantaggiate.
Con le sue raccomandazioni sulla formazione continua degli adulti (CDPE, 20 febbraio 2003), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) mira a un coordinamento delle offerte e delle strutture. Si prevede, in particolare, di consentire l’accesso alla formazione continua ai gruppi svantaggiati e di sostenere lo sviluppo della qualità degli operatori della formazione continua.
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Cfr. la panoramica delle disposizioni in materia di formazione professionale della legislazione federale (cap. 5.3) contenuta nel rapporto del DFE su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua, 2009.
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Cfr. unità di costo 7 della contabilità analitica della formazione professionale cantonale 2009 (UFFT, 2010)
http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00106/00404/index.html?lang=it.