Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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contenuti sono poco definiti e poco chiari. Nel contesto del presente disegno di legge è stato perciò necessario chiarire punti diversi relativi all’attuazione del mandato costituzionale.

Il commento del Cantone di San Gallo in merito alla Costituzione federale propone un classificazione generale dell’articolo 64a Cost.: «l’articolo 64a Cost. sul perfezionamento è parte della nuova

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Costituzione federale (arti. 61a segg. Cost.)» . Il mandato costituzionale conferisce alla Confederazione il compito di stabilire principi sul perfezionamento (art. 64a cpv. 1 Cost.), di promuovere il perfezionamento (art. 2) e di fissare in una legge settori e criteri (art. 3).

Ulteriori prescrizioni legali

Alla luce del fatto che attualmente in circa 50 leggi federali sono contenute disposizioni sulla formazione continua, è lecito chiedersi se il mandato costituzionale non sia già adempiuto. Una perizia effettuata alla vigilia dei lavori legislativi è giunta alla conclusione che «l’attuazione del mandato costituzionale di stabilire principi in materia di formazione continua non può ancora considerarsi espletato in ragione della legislazione federale vigente. La Confederazione è pertanto tenuta a emanare ulteriori disposizioni in materia di formazione continua» (Ehrenzeller, 2009, pag. 17) L’attuazione formale del mandato formulato all’articolo 64a Cost. può avvenire mediante un’unica legge di principio, mediante varie leggi di fondo relative a determinati aspetti specifici (p. es. le competenze di base degli adulti) oppure attraverso disciplinamenti integrativi delle leggi esistenti.

Secondo la suddetta perizia, attuare il mandato costituzionale esclusivamente attraverso leggi speciali è possibile, ma poco ragionevole dal punto di vista legislativo, dato che ciò porterebbe a diverse sovrapposizioni (Ehrenzeller, 2009, pag. 19) Per questi motivi il Consiglio federale ha commissionato al DFE il compito di elaborare una legge di principio.

3.4.3 Migliorare le condizioni quadro

La formazione continua è organizzata sostanzialmente secondo il principi dell’economia di mercato. Contrariamente al settore della formazione formale, in quello della formazione continua lo Stato assume al massimo una funzione sussidiaria. L’avamprogetto di legge tiene conto di questa funzione sussidiaria: quest’ultimo, infatti, è impostato in modo tale da migliorare le condizioni quadro in modo mirato e da instaurare nel suo complesso un clima favorevole alla formazione:

• con l’inquadramento della formazione continua nello spazio formativo si aumenta la

trasparenza. L’avamprogetto di legge prevede il rilevamento sistematico di dati statistici nel rispetto dei parametri internazionali ai fini di una migliore comparabilità con l’estero. L’inquadramento di cui sopra consente inoltre agli Uffici cantonali di orientamento professionale, negli studi e nella carriera, nonché alle associazioni di categoria e ai privati di farsi un quadro generale delle offerte di formazione continua;

• l’introduzione di standard di qualità e la convalida degli apprendimenti acquisiti ai fini della

formazione formale, che ora è disciplinato, migliorano la trasparenza delle offerte per i richiedenti e incrementano la permeabilità dello spazio formativo;

• il miglioramento delle pari opportunità contribuisce a promuovere l’accesso alla formazione

continua e a ridurre inibizioni di tutti i generi (p. es. possibilità di utilizzare strumenti ausiliari in sede d’esame, ecc.);

• il chiarimento sul fronte della promozione mira a intensificare la concorrenza tra gli operatori

privati e a sottolineare il carattere sussidiario delle offerte pubbliche.

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Cfr. in particolare Ehrenzeller & Sahlfeld, Vorbemerkungen zur Bildungsverfassung, in: Ehrenzeller et al.

(editore), St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, 2° edizione. Zurigo/Lachen 2008, n. marg. 2 e 5.

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