Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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Rapporto esplicativo

• solamente i buoni di formazione e i programmi destinati a specifici gruppi di persone sembrano

essere in grado di incrementare la partecipazione alla formazione continua di coloro che normalmente vi prendono parte in misura inferiore alla media (Messer & Wolter, 2009b).

La non partecipazione alla formazione continua può essere parzialmente ricondotta a una certa «stanchezza scolastica». In questo caso l’appello va lanciato in primo luogo alle imprese, che dovrebbero offrire ai loro collaboratori meno qualificati corsi di formazione continua interni all’azienda e strettamente connessi al contesto lavorativo. L’aspetto della formazione si presta dunque ad essere trattato nel contesto delle trattative tra le parti sociali per la stesura dei contratti collettivi di lavoro (CCL).

3.5 Commissione d’esperti

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Nel febbraio 2010, il DFE ha istituito una commissione d’esperti con il compito di elaborare entro fine 2011 un avamprogetto di legge e relativo rapporto esplicativo da porre in consultazione.

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Il mandato, che per decreto del Consiglio federale deve orientarsi ai valori di riferimento definiti nel Rapporto del DFE su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua, chiede che sia elaborata una legge di base senza specificazione di concrete fattispecie da promuovere, la quale abbia per oggetto la formazione non formale. Si sono dovuti considerare, in particolare, i seguenti punti:

• rafforzamento della responsabilità individuale;

• Miglioramento delle pari opportunità;

• coerenza della legislazione federale;

• convalida degli apprendimenti acquisiti;

• trasparenza, qualità e concorrenza sul mercato della formazione continua;

• conoscenze utili alla gestione del settore;

• formazione di recupero;

• finanziamento.

La commissione d’esperti per la legge sulla formazione continua ha studiato con cura il mandato e le possibilità di attuazione abbozzate nel capitolo 4 del Rapporto del DFE su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua. In risposta a singole domande sono state elaborate

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varie perizie .

Secondo quanto specificato nel mandato, la commissione di esperti ha concepito il disegno di legge come atto legislativo di base. La legge in questione deve definire il concetto di formazione continua in maniera univoca, provvedere a un miglior coordinamento della relativa politica all’interno della Confederazione e tra quest'ultima e i Cantoni, definire una serie di principi in materia di formazione continua – in particolare per la legislazione speciale – e consentire una sistematica di promozione della Confederazione che sia uniforme.

Tuttavia, la legge in questione non può sostituire le disposizioni contenute nelle leggi speciali, bensì prescriverne solamente un orientamento.

Promozione delle competenze di base degli adulti quale disciplinamento speciale

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Per la composizione della commissione d’esperti cfr. allegato.

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Cfr. cap. 4.2 del Rapporto del DFE su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua, 2009.

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Le perizie sono pubblicate sul sito dell‚UFFT, all‘indirizzo:

http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00105/01019/index.html?lang=it

011/2011/03844 \ COO.2101.108.5.366277 24/61