Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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Rapporto esplicativo

4 Questioni di fondo del disegno di legge

All’inizio dei lavori preliminari per una legge sulla formazione continua il problema maggiore si è rivelato quello della terminologia. L’apprendimento permanente, la formazione degli adulti, la suddivisione poco chiara tra formazione continua generica e formazione continua professionale (o perfezionamento): questi concetti hanno generato continue sovrapposizioni di carattere terminologico. È solo con l’introduzione del concetto di «formazione non formale» che si è potuto fare chiarezza e dare una struttura alle discussioni in corso.

Da un’analisi dell’oggetto giuridico in questione è emerso che la formazione continua a livello sia federale sia cantonale è già disciplinata e promossa da tutta una serie di leggi speciali - e questo sotto diversi punti di vista e con diversi gradi di precisione e finalità.

La legge sulla formazione continua definisce una serie di principi e indica la direzione nella quale gli interventi dello Stato dovranno tendere. Tali principi sono standard minimi che possono essere concretizzati a seconda del caso e del rispettivo settore e che possono comportare ulteriori disciplinamenti.

Un meccanismo così impostato consente da un lato di dare un fondamento all’eterogeneità della formazione continua disciplinata e sostenuta da Confederazione e Cantoni e di considerarla sotto punti di vista condivisi. Dall’altro, esso concede alle leggi speciali l’autonomia necessaria per definire anche in futuro le esigenze specifiche di ogni settore. La risoluzione della questione terminologica e l’enunciazione di principi generali gettano le fondamenta per una politica coerente della Confederazione in materia di formazione. Affinché questa politica sia anche efficace è necessario introdurre un monitoraggio che – lungi dall’essere un semplice rilevamento statistico – consenta di seguire in modo critico l’evoluzione della formazione continua e di studiarla a fondo, lasciando spazio alla possibilità di avviare progetti di sviluppo. In questo contesto, la Conferenza sulla formazione continua proposta nel disegno di legge assume una funzione importante quale organo di coordinamento.

4.1 Chiarimento terminologico e delimitazioni

Considerando la formazione continua una formazione non formale (cfr. 2.3), l’oggetto giuridico della legge sulla formazione continua viene circoscritto ad un settore della formazione che non è caratterizzato da curricoli legalmente definiti e da diplomi o titoli academici. Il criterio di delimitazione non è costituito dalle istituzioni, bensì dalle formazioni formali e da diversi titoli, posti in relazione al sistema formativo nazionale.

Sono soprattutto i titoli della formazione continua del settore terziario ad essere difficilmente collocabili in una struttura chiara. In termini sistemici, i certificati, i diplomi e i master di perfezionamento universitari (CAS, DAS, MAS ed EMBA) e gli studi post-diploma presso le scuole specializzate superiori vanno fatti rientrare nella formazione continua, anche se sono in parte formalizzati.

Un altro campo d’intervento è quello delle attività professionali regolamentate. Affinché un medico o un chiropratico possa esercitare la sua professione in maniera autonoma, la legge sulle professioni

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mediche esige il conseguimento di determinati titoli di formazione continua (nonché un

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aggiornamento permanente). Anche la legge sulle professioni psicologiche contiene disposizioni

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RS 811.11

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Professioni psicologiche del 18 marzo 2011 (Legge sulle professioni psicologiche, LPPsi).

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