Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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analoghe. Le formazioni abilitanti all’esercizio di funzioni e attività professionali appositamente disciplinate rientrano nella categoria della formazione formale.
Alla luce del nuovo disciplinamento della formazione continua a livello costituzionale occorre chiarire varie questioni concernenti il posizionamento della formazione professionale superiore. L’inquadramento politico della formazione continua farà in modo che la formazione professionale superiore e i relativi titoli federali non saranno più considerati formazione continua in senso lato, ma che il loro carattere di titoli del livello terziario risulti valorizzato. Dal punto di vista del suo oggetto giuridico, la legge sulla formazione continua concerne unicamente la formazione continua di carattere professionale. I corsi di preparazione agli esami di professione e agli esami professionali superiori rientrano nella formazione non formale, in quanto il loro contenuto non è definito in un atto normativo e la loro frequenza non rappresenta una premessa per l’ammissione ai relativi esami. Inoltre, la presente legge non crea alcun pregiudizio per quanto concerne il finanziamento della formazione professionale superiore o dei corsi di preparazione agli esami federali. Le soluzioni vanno ricercate nelle leggi speciali stesse. Tali questioni di politica della formazione professionale sono attualmente all’esame degli alti esponenti delle organizzazioni partenariali.
4.2 Basi costituzionali del disegno di legge
4.2.1 Considerazioni generali
L’avamprogetto di legge si basa innanzitutto sull’articolo 64a Cost., che è parte integrante del riorientamento delle disposizioni costituzionali in materia di formazione (capitolo 2 sezione 3 Cost.). Inoltre, l’avamprogetto in questione sottolinea l’importanza del coordinamento e della cooperazione tra Confederazione e Cantoni in adempimento all’articolo 61a capoversi 1 e 2 nonché dell’armonizzazione con il settore delle scuole universitarie in adempimento all’articolo 63a capoversi 3-5.
L’articolo 61a capoverso 1 Cost. incarica Confederazione e Cantoni, nell’ambito delle rispettive competenze, a provvedere insieme a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Questo mandato comprende tutti i livelli formativi e, dunque, anche la formazione continua e l’apprendimento permanente. Esso si rivolge agli organi responsabili della politica in materia di formazione di Confederazione e Cantoni e mira a creare uno spazio formativo permeabile e di elevata qualità. Tale mandato è attuabile attraverso un coordinamento e una collaborazione mirata tra Confederazione e Cantoni, mediante organi comuni e altri provvedimenti (art. 61a cpv. 2 Cost.). Nel disegno di legge, l’obbligo per Confederazione e Cantoni di coordinare le loro attività di formazione continua all’interno dello spazio formativo svizzero è concretizzato nel modo seguente:
• da una parte, mediante l’armonizzazione degli obiettivi (art. 4) e dello sviluppo della formazione continua (art. 11 e segg.) tra Confederazione e Cantoni e attraverso l’istituzione della conferenza sulla formazione continua quale organo comune di Confederazione e Cantoni (art. 21). Le attività di coordinamento della Conferenza sulla formazione continua non si limitano ai rapporti tra Confederazione e Cantoni, bensì in misura preponderante anche all’armonizzazione della formazione continua tra i vari dipartimenti federali;
• d’altra parte, nell’articolo 2 capoverso 2, il quale fa esplicitamente salva la competenza degli organi responsabili delle scuole universitarie di emanare prescrizioni quadro sulla formazione continua in ambito universitario nel rispetto dei principi enunciati dalla legge sulla formazione continua (Consiglio delle scuole universitarie conformemente all’art. 12 cpv. 2 lett. a punto 4 LPSU), in riferimento all’articolo 63 a capoversi 3-5 Cost.