Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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Rapporto esplicativo
4.2.2 Rapporto con l’articolo costituzionale sulle scuole universitarie
La Costituzione federale contiene due esplicite disposizioni concernenti la formazione continua. Oltre all’articolo 64a che conferisce alla Confederazione il mandato di stabilire principi in materia di perfezionamento, anche l’articolo precedente tematizza la formazione continua, ma questa volta in relazione alle scuola universitarie. L’articolo 63a capoverso 5 recita: «Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall’una all’altra fase, sul perfezionamento, nonché
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sul riconoscimento di istituti e diplomi» . Nel rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) del 23 giugno 2005 concernente
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l’iniziativa parlamentare «Articolo quadro sulla formazione nella Costituzione federale» si legge che il perfezionamento di carattere accademico offerto dalle scuole universitarie è coperto dall’articolo 63a capoversi 3-5, motivo per cui non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 64a Cost. Nella sua presa di posizione del 17 agosto 17, il Consiglio federale condivide il parere della CSEC-N e fa notare, in particolare, che la promozione statale della formazione continua debba continuare a muoversi entro
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i parametri attuali .
Dal punto di vista sistemico e funzionale, la formazione continua costituisce parte dello spazio formativo svizzero ai sensi della sua definizione enunciata all’articolo 61a Cost. Per questo motivo, gli obiettivi generali di elevata qualità e permeabilità nonché l’obbligo di coordinamento e di cooperazione valgono in ugual misura sia per la Confederazione che per i Cantoni anche per il settore della formazione continua. Entrambe le disposizioni sulle competenze in materia di perfezionamento – ossia gli articoli 63a capoverso 5 e 64a capoverso 1 Cost. – vanno perciò interpretati anche alla luce dell’articolo 61a Cost.
L’articolo 63a capoversi 3-5 Cost. copre l’aspetto del perfezionamento in ambito universitario. Gli organi responsabili della politica delle scuole universitarie di Confederazione e Cantoni (cfr. art. 63a cpv. 3 e 4 Cost.) devono dunque disciplinare il settore del perfezionamento accademico se non vogliono che la Confederazione si avvalga della sua competenza legislativa sussidiaria. L’articolo 12 capoverso 3 lettera a punto 4 LPSU prevede che il Consiglio delle scuole universitarie emani prescrizioni sulla formazione continua sotto forma di condizioni quadro unitarie. Tali prescrizioni devono rispettare i principi della ripartizione dei compiti secondo l’articolo 5 LPSU. Il fatto di aver menzionato esplicitamente il perfezionamento accademico nell’articolo 63a capoverso 5 Cost. rispecchia la volontà del legislatore di tenere debitamente conto delle specificità e dei particolari requisiti che caratterizzano questo genere di formazione continua (Ehrenzeller & Brägger, 2011, pag. E segg.).
L’articolo 64a capoverso 1 Cost. descrive in termini generali i principi del perfezionamento emanati dalla Confederazione. Rimane da stabilire se questi principi valgono anche per il perfezionamento accademico o se sono applicabili solamente al rimanente settore della formazione continua. Come hanno evidenziato le discussioni in seno alla commissione d’esperti, un disciplinamento del tutto indipendente e sconnesso dal perfezionamento accademico da un lato e di quello non accademico dall’altro sarebbe discutibile per ragioni di cognizione sia terminologica sia funzionale della formazione continua all’interno dello spazio formativo svizzero. Anche il perfezionamento accademico si fonda essenzialmente sulla responsabilità individuale dei singoli individui e non è parte del sistema formativo formale. In virtù degli articoli 63a e 64a Cost. esistono due organi di regolamentazione diversi, ma con obiettivi globali comuni (art. 61a Cost.). Le importanti sovrapposizioni tra il settore universitario e quello non universitario che si vengono a creare all’interno dello spazio formativo svizzero nel suo complesso richiedono un atto legislativo di armonizzazione. I principi del perfezionamento secondo l’articolo 64a Cost. avrebbero un’importanza limitata se, ad esempio, la permeabilità tra
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Con l’approvazione da parte del Parlamento federale della LPSU, il 30 settembre 2011, è stata raggiunta un’importante tappa per l’intero coordinamento del settore universitario tra Confederazione e Cantoni.
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Cfr. FF 2005 4893, 97.419 Iniziativa parlamentare, Articolo quadro sulla formazione nella Costituzione federale, rapporto della CSEC-N del 23 giugno 2005.
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Cfr. FF 2005 4957, 97.419 Iniziativa parlamentare, Articolo quadro sulla formazione nella Costituzione federale, parere del Consiglio federale in merito al rapporto della CSEC-N del 17 agosto 2005.