Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
prossimità sistemica alla formazione continua, questo genere di formazione di recupero merita una posizione particolare nella legge in questione.
Regolamentazione della formazione di recupero
Il mandato conferito alla commissione di esperti comprendeva il compito di esaminare la questione della formazione di recupero e di appurare un’eventuale necessità d’intervento.
Dalle indagini è emerso che la formazione di recupero che consente di conseguire titoli riconosciuti dallo Stato è già disciplinata nelle relative leggi sulla formazione (DFE, 2009, pag. 14). Per la formazione professionale di base, ad esempio, si trovano varie norme pertinenti nella legge sulla formazione professionale. Il recupero di titoli di cultura generale del livello secondario II è disciplinata nelle leggi cantonali sulla formazione (maturità per adulti). Dato che il livello secondario I non termina con un titolo, bensì con la fine della scuola dell’obbligo, non sussiste la necessità di intervenire a questo livello.
Competenze di base degli adulti
Per contro, è necessario un disciplinamento nel secondo sottosettore della formazione di recupero, quello delle competenze di base degli adulti. Tali competenze, che normalmente sono acquisite durante la scuola dell’obbligo, costituiscono la premessa per la partecipazione all’apprendimento permanente. Chi non sa leggere, ad esempio, rimane praticamente escluso da ogni forma di formazione continua. Lo dimostrano le analisi effettuate in relazione allo studio ALL, che mette in relazione le competenze di base degli adulti con il loro grado di partecipazione alla formazione continua.
Il motivo per cui un adulto non ha maturato determinate competenze di base non è necessariamente imputabile al fatto che la scuola dell’obbligo non abbia assolto la sua funzione. La capacità di azionare gli schermi digitali degli sportelli elettronici o di reperire informazioni su Internet, ad esempio, è diventata soltanto da poco tempo una premessa per la partecipazione all’apprendimento