Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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Rapporto esplicativo
In questo contesto, la convalida degli apprendimenti acquisiti diventa un fattore di rilievo. Secondo l’avamprogetto di legge, la Confederazione e i Cantoni devono provvedere a che siano definite procedure trasparenti ed equivalenti per la convalida degli apprendimenti acquisiti. Tali riconoscimenti consentono di ridurre i tempi di formazione e di incrementare efficienza ed efficacia per l’acquisizione di titoli formali.
Nel campo della formazione professionale sussiste già oggi la possibilità di far riconoscere determinati apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale. È possibile, ad esempio, che i titolari di un’exformazione di monopolio della Posta svizzera – ad esempio nel campo della logistica – possano conseguire un attestato federale di capacità dopo aver soddisfatto determinate condizioni supplementari, aumentando così le loro opportunità sul mercato del lavoro. L’avamprogetto di legge getta le basi per estendere questa prassi in modo mirato e per concedere a ogni singolo individuo la possibilità di far valere le capacità attestate, acquisite nel contesto della formazione non formale o informale.
Si intende inoltre garantire che un possibile riconoscimento venga esaminato dagli operatori della formazione. Per garantire la comparabilità, sarà necessaria anche in futuro una verifica dei contenuti. Un certificato con l’indicazione dei punti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) acquisiti o un attestato di frequenza di un corso di formazione continua non bastano ai fini del riconoscimento.
Per la convalida degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale occorre comprovare il possesso di competenze specifiche. Questa conferma è agevolata dalla descrizione trasparente dei programmi d’apprendimento, richiesta in relazione al principio di garanzia e sviluppo della qualità. Essa costituisce una premessa essenziale per il buon funzionamento delle procedure di riconoscimento degli apprendimenti acquisiti. A dimostrazione di quanto la trasparenza delle offerte formative faciliti la convalida ai fini della formazione formale, va menzionata la formazione di aspirante ufficiale di professione. Chi supera i relativi controlli delle competenze può conseguire l’attestato professionale federale di formatore. Generalmente, le formazioni e le formazioni continue dell’esercito possono così essere valorizzate in termini di attrattiva. Grazie alla possibilità di una loro convalida potranno essere innestate nel sistema di formazione formale.
4.5.4 Miglioramento delle pari opportunità;
L’articolo 8 della Costituzione federale sancisce che nessuno può essere discriminato a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle
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convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche . Questa disposizione costituzionale vale anche per il settore della formazione continua.
A complemento del divieto di discriminazione occorre badare, nella politica in materia di formazione, che ogni individuo possa accedere alla formazione continua a pari condizioni. Si tratta di prestare particolare attenzione alla realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai bisogni specifici dei disabili, all’integrazione facilitata degli stranieri nonché all’idoneità al mercato del lavoro delle persone poco qualificate.
Per quanto concerne l’accesso alla formazione continua, le pari opportunità tra donna e uomo possono essere migliorate mediante offerte conciliabili, in termini di tempo e di interruzioni, con i doveri familiari. Nel sostenere la formazione continua delle loro collaboratrici, i datori di lavoro sono chiamati a migliorare le pari opportunità anche in questo settore.
Per i disabili, l’accesso a pari condizioni significa che la durata e l’organizzazione delle offerte di formazione continua nonché le procedure di qualificazione devono essere adeguate alle loro esigenze specifiche. Sarà dunque previsto e consentito l’impiego di strumenti ausiliari specifici o il coinvolgimento di personale d’assistenza, ad esempio di un interprete specializzato nel linguaggio dei
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Cfr. art. 8 cpv. 2 Cost.