Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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Rapporto esplicativo
5 Aspetti giuridici e finanziari
5.1 Costituzionalità
L’avamprogetto di legge si basa sull’articolo 64a Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di stabilire principi in materia di perfezionamento (capoverso 1) e di promuoverla (capoverso 2) e, a titolo complementare, sull’articolo 61a capoversi 1 e 2 Cost. (coordinamento della formazione continua all’interno dello spazio formativo svizzero, conferenza sulla formazione continua quale organo comune) e sull’articolo 63a capoversi 3 – 5 Cost. (coordinamento del perfezionamento in ambito universitario).
Le disposizioni della legge si muovono all’interno della sfera di competenza della Confederazione. Ciò vale anche per la promozione delle competenze di base degli adulti secondo gli articoli 13-16 della legge. La base giuridica è costituita dall’articolo 62a capoverso 2 Cost. Dal punto di vista del contenuto si tratta della promozione di un aspetto specifico della formazione continua di particolare rilievo.
Nella misura in cui la legge disciplina il coordinamento della formazione continua tra Confederazione e Cantoni, si tratta di una specificazione dell’articolo 61 a capoverso 2 Cost. Pertanto, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a coordinare i loro sforzi e a garantire la loro collaborazione tramite organi comuni e altri provvedimenti. Un tale strumento di coordinamento viene creato, secondo l’articolo 21 della legge, con l’istituzione della Conferenza sulla formazione continua, composta da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.
Le prescrizioni della legge sono vincolanti soprattutto per gli organismi statali. L’avamprogetto di legge non concerne i diritti costituzionali dei singoli. Ciò vale soprattutto per la libera economia, di cui tiene debito conto in particolare l’articolo 9 sul divieto di perturbazione della concorrenza.
5.2 Rapporto con il diritto europeo
L’avamprogetto di legge si orienta alla nomenclatura europea dell’apprendimento permanente e ai concetti di formazione formale, non formale e informale.
Le politiche europee in materia di formazione sono caratterizzate da strategie di apprendimento permanente di livello superiore, frutto della consapevolezza di quanto sia importante la diversità delle forme d’apprendimento. Accanto alla formazione formale, viene sottolineato il valore della formazione continua tanto nelle sue forme organizzate e strutturate (formazione non formale) quanto in quelle informali nell’ottica dello sviluppo personale e della partecipazione alla vita sociale e al mondo del lavoro. A differenza di molti Paesi europei, la Svizzera vanta un sistema formativo statale ben sviluppato e differenziato, il che si riflette anche sulla formazione continua.
L’armonizzazione effettiva con il diritto europeo deve avvenire al livello delle leggi speciali. Un aspetto importante sarà quello della nomenclatura.
In relazione a un eventuale adeguamento della LPMed vanno inoltre esaminati gli effetti sull’accordo settoriale tra la Svizzera e l’UE, che disciplina il riconoscimento reciproco dei diplomi delle quattro professioni mediche (medico, dentista, veterinario e farmacista) e in particolare anche il
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riconoscimento reciproco dei titoli di formazione continua della medicina umana e dentaria .
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Cfr. le osservazioni preliminari relative all’art. 22 Modifica del diritto previgente.