Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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continua previste dalle leggi speciali, di precisazione delle condizioni quadro per operatori privati, di
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integrazione nel sistema formativo e di partecipazione alla formazione continua .
L’organo più importante per l’esecuzione della legge sulla formazione continua è la Conferenza sulla formazione continua, prevista nell’avamprogetto di legge. Oltre a vegliare sul rispetto dei principi e seguire gli sviluppi della formazione continua, tale conferenza dovrà garantire la collaborazione interistituzionale (in maniera orizzontale e verticale) nel contesto della promozione delle competenze di base degli adulti.
Secondo l’articolo 20, il compito di applicare la legge può essere delegato a terzi. La Confederazione può così commissionare a terzi determinate attività esecutive, evitando di addossarsi ulteriori oneri amministrativi.
5.6 Delega di competenze legislative
Secondo l’articolo 20, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Si tratta della competenza di provvedere all’esecuzione della legge conformemente all’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale. L’avamprogetto prevede, ai seguenti punti, la possibilità per il Consiglio federale di emanare decreti d’ordinanza:
- Art. 11: definizione dei criteri per la concessione di contributi a progetti;
- Art. 12: definizione dei criteri per la concessione di contributi a organizzazioni di formazione continua;
- Art. 16: definizione dei criteri per la concessione di contributi ai Cantoni per la trasmissione di competenze di base agli adulti;
- Art. 21: definizione della composizione e dell’organizzazione della Conferenza sulla formazione continua.
Ai fini dell’emanazione di prescrizioni esecutive dei principi di questa legge, l’avamprogetto di legge contiene inoltre, all’articolo 2 capoverso 2, rimandi agli organi che secondo la LPSU sono responsabili della politica delle scuole universitarie.
5.7 Ripercussioni sui Cantoni
I principi della legge sulla formazione continua valgono per la formazione continua disciplinata nel contesto delle legislazioni cantonali. Se necessario, i Cantoni devono dunque adeguare le loro regolamentazioni vigenti alla legge sulla formazione continua. Questi adeguamenti delle legislazioni cantonali concernono i requisiti relativi alla responsabilità, alla garanzia e allo sviluppo della qualità, al riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini di una formazione formale, al perfezionamento delle pari opportunità nonché al divieto di perturbazione della concorrenza. La legge sulla formazione continua, tuttavia, non impone alcun disciplinamento della formazione continua in seno ai Cantoni.
Essa traccia il quadro per un miglior coordinamento della formazione continua tra la Confederazione e i Cantoni. La Confederazione persegue insieme ai Cantoni gli obiettivi della politica della formazione continua fissati all’articolo 4. Essa istituisce una Conferenza sulla formazione continua, conferendole il compito di seguire gli sviluppi della formazione continua, di coordinare la formazione continua
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Cfr. cap. 3 del Rapporto del DFE su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua, 2009.