Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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Rapporto esplicativo
Fattispecie di formazione Spese preventivate Spese secondo l’avamprogetto Differenza continua: competenze di base 2012 LFCo (ERI 2017-2020; p.a.) degli adulti
Art. 16 LFCo (avamprogetto) 1 milioni 2 milioni +1 milione Contributi ai Cantoni per le (legge sulla Basso importo milionario
competenze di base degli adulti promozione della
(le fattispecie specifiche rimangono cultura: lotta
oggetto delle leggi speciali: p. es. la all’illetteratismo)
legge sugli stranieri, la legge
sull’assicurazione contro la
disoccupazione, la legge
sull’assicurazione per l’invalidità,
ecc.)
Subtotale 1 milioni 2 milioni +1 milioni Totale spese annuali della 5,5 milioni 9 milioni +3,5 milioni Confederazione
5.4 Ripercussioni sulle leggi speciali della Confederazione
I principi definiti nella legge sulla formazione continua devono riflettersi sotto forma di standard minimi nelle leggi speciali sulla formazione continua di Confederazione e Cantoni. Ciò comporta l’esame delle leggi speciali con fattispecie di formazione continua di Confederazione e Cantoni.
In sede di analisi della legislazione speciale di Confederazione e Cantoni occorrerà valutare caso per caso se si tratta di un oggetto giuridico ai sensi della legge sulla formazione continua. Per valutare se una fattispecie concreta ricade o meno nel campo d’applicazione della legge sulla formazione
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continua non fa più stato la terminologia utilizzata nel diritto vigente , bensì la ripartizione sancita dall’articolo 3 dell’avamprogetto di legge sulla formazione continua.
Nel settore medico-sanitario, ad esempio, vi sono offerte che passano per formazione continua, benché lo stesso Ufficio federale della sanità (UFS) le definisca formazioni formali. Se attribuite alla formazione formale, queste offerte non ricadrebbero nel campo d’applicazione della legge sulla formazione continua.
Per le fattispecie di formazione continua contenute nelle leggi speciali, per contro, fanno stato i principi della legge sulla formazione continua quali la responsabilità, la garanzia e lo sviluppo della qualità, la convalida degli apprendimenti ai fini della formazione formale, il miglioramento delle pari opportunità, il divieto di perturbazione della concorrenza, nonché i criteri di promozione per contributi della Confederazione elencati all’articolo 10.
5.5 Fabbisogno e possibilità di un intervento statale
Come esposto nei capitoli 3 e 4 del rapporto del DFE su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua, pubblicato nel novembre del 2009, e nel capitolo 3.4 del presente rapporto esplicativo, l’articolo 64a capoverso 1 Cost. costituisce un mandato vincolante per la definizione di principi sulla formazione continua. Una volta emanata la legge sulla formazione continua, occorrerà intervenire anche a livello di disciplinamento delle fattispecie di formazione
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In alcuni atti normativi il termine «formazione continua» viene utilizzato per denotare la formazione formale.
Alla formazione non formale, per contro, si fa spesso riferimento con «formazione» in generale o con
«aggiornamento», termine di ancor più vecchia data.