Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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Rapporto esplicativo
strumenti figurano: studi, ricerche e progetti pilota, il rilevamento dei dati statistici necessari, il dialogo periodico con le cerchie interessate e il monitoraggio del mercato della formazione continua ad opera della Confederazione e dei Cantoni. La Conferenza sulla formazione continua, costituita da rappresentanti di Confederazione e Cantoni, ha il compito di seguire gli sviluppi della formazione continua, di coordinare la formazione continua disciplinata e sostenuta da Confederazione e Cantoni e di evadere le domande di contributi.
Titolo
Il titolo dell’avamprogetto di legge definisce nella formazione continua l’oggetto del disciplinamento giuridico. In particolare, la legge definisce principi, obiettivi e sviluppi della formazione continua nonché, come fattispecie speciale con un articolo per la sua promozione, l’acquisizione e il mantenimento della competenze di base degli adulti.
Ingresso
L’ingresso rimanda all’articolo 64a Cost., su cui l’avamprogetto di legge principalmente poggia. Sono inoltre menzionate le disposizioni costituzionali della Confederazione per il coordinamento e la collaborazione tra Confederazione e Cantoni all’interno dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 e 2 Cost.) e del settore universitario (art. 63a cpv. 3-5 Cost.). Sono così legittimate le disposizioni sulla formazione continua nel settore universitario (art. 2 cpv. 2), sul coordinamento teso a garantire una collaborazione efficiente nonché un elevato livello di qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 4, 15) e sulla Conferenza sulla formazione continua quale organo comune di Confederazione e Cantoni per lo sviluppo della formazione continua e per la collaborazione interistituzionale tra Confederazione e Cantoni (art. 21). Con questo triplice rinvio alle disposizioni costituzionali nell’ingresso della legge sulla formazione continua si intende esprimere la funzione globale che la formazione continua riveste all’interno dello spazio formativo svizzero.
Sezione 1: Disposizioni generali (art. 1 – art. 5)
Dal 2006 la formazione continua è un nuovo ambito politico della Confederazione. In virtù dell’articolo 64a Cost., è passata nella competenza normativa della Confederazione. Per la prima volta la formazione continua viene così integrata giuridicamente nello spazio formativo svizzero. Oltre che dai sistemi scolastici cantonali, quest’ultimo era costituito fino ad oggi da due settori principali, vale a dire quello della formazione universitaria e quello della formazione professionale.
Dato che il termine «formazione continua» è utilizzato nel linguaggio corrente e in modo poco specifico, le disposizioni generali del presente avamprogetto di legge assumono un’importanza particolare.
Art. 1 Scopo e oggetto
Il capoverso 1 definisce lo scopo della legge sulla formazione continua. La chiara classificazione sistemica e l’allacciamento della formazione continua ad altri tipi di formazione mediante la convalida degli apprendimenti acquisiti contribuiscono a rafforzare il concetto di apprendimento permanente all'interno dello spazio formativo svizzero, come voluto dall’articolo 61a della Costituzione federale.
Il capoverso 2 si rifà al mandato costituzionale sancito dall’articolo 64a Cost. Quest’ultimo conferisce alla Confederazione il compito di stabilire principi in materia di formazione continua che siano validi per l’intero spazio formativo svizzero e di promuoverla. I vari campi della formazione continua e i criteri di sovvenzionamento vanno definiti in leggi speciali.
Con il disciplinamento delle competenze di base degli adulti viene ripresa dalla legge sulla promozione della cultura la fattispecie della lotta all’illetteratismo, che diviene ora una fattispecie particolare della formazione (nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura è