Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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Rapporto esplicativo
6 Commenti alle disposizioni della legge
Tratti fondamentali dell’avamprogetto di legge
L’avamprogetto per una legge federale sulla formazione continua è prescritto dall’articolo 64a Cost. e determinato dall’integrazione della formazione continua nella nuova Costituzione federale. L’avamprogetto di legge contiene disposizioni e principi descritti nel seguito.
Le disposizioni generali e i principi in materia di formazione continua sono finalizzati a riposizionare la formazione continua all’interno dello spazio formativo svizzero. Viene pure definito un insieme di strumenti, commisurati ai bisogni di Confederazione e Cantoni, per il coordinamento della formazione continua e per l’osservazione del relativo mercato.
Disposizioni generali sulla formazione continua:
• il riposizionamento della formazione continua all’interno dello spazio formativo svizzero deve
essere accompagnato dal potenziamento dell’apprendimento permanente, il quale comprende tutte le forme di formazione (formazione formale, non formale e informale) e quindi anche la formazione continua;
• il chiarimento dei termini deve portare a un uso coerente del concetto di formazione continua e
contribuire a una percezione condivisa da tutti gli interessati di quello che, all’interno dello spazio formativo, viene considerato formazione continua;
• in materia di formazione continua, la Confederazione persegue insieme ai Cantoni i seguenti
obiettivi: in primo luogo si tratta di sostenere l’iniziativa individuale, di creare condizioni quadro favorevoli tanto per i singoli quanto per gli operatori della formazione continua, di coordinare la formazione continua disciplinata e sostenuta da Confederazione e Cantoni nonché di seguire più da vicino il relativo mercato.
Principi in materia di formazione continua:
• i principi in materia di formazione continua devono portare, a un livello superiore, a un
intendimento condiviso da Confederazione, Cantoni e operatori della formazione continua del concetto di qualità e riflettersi nelle leggi speciali. Essi rappresentano una concretizzazione legale degli obiettivi generali della nuova Costituzione federale (elevata qualità e permeabilità, obbligo di cooperazione e coordinamento tra Confederazione e Cantoni, pari riconoscimento dei percorsi formativi di cultura generale e professionali, articolo 61a Cost.) sotto forma di principi fondamentali (responsabilità, garanzia e sviluppo della qualità, permeabilità, migliore riconoscimento degli apprendimenti acquisiti, perfezionamento delle pari opportunità, divieto di perturbazione della concorrenza, ecc.) e sono da applicarsi in primo luogo alla formazione continua disciplinata e sostenuta da Confederazione e Cantoni. Nel contempo, essi servono alla realizzazione dell’obiettivo sociale fissato all’articolo 41 capoverso 1 lettera f Cost.
Premesse per la promozione delle formazione continua da parte della Confederazione:
con criteri di promozione uniformi si intende garantire che la promozione della formazione continua all’interno della Confederazione tramite circa 50 leggi speciali sia retta dalle medesime regole. L’avamprogetto di legge sarà inoltre integrato da una fattispecie di formazione continua propria, che consiste nell’acquisizione e nel mantenimento delle competenze di base degli adulti.
Strumenti per il coordinamento della formazione continua di Confederazione e Cantoni e per l’osservazione del relativo mercato:
con la legge in questione si intende fornire a Confederazione e Cantoni determinati strumenti che consentano loro di seguire gli sviluppi della formazione continua a livello sia nazionale sia internazionale e di reagire con prontezza a eventuali disfunzioni sul relativo mercato. Tra questi