Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

esplicitamente previsto il trasferimento della lotta all’illetteratismo dalla legge sulla promozione della cultura alla legge sulla formazione continua; cfr. cap. 3.5). Oltre alla lettura e alla scrittura, anche la matematica elementare e l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le conoscenze di base concernenti i principali diritti e doveri sono premesse fondamentali per l’apprendimento permanente e la partecipazione alla vita sociale. L’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti sono già promossi attraverso varie leggi speciali (p. es. assicurazione contro la disoccupazione, legge sugli stranieri). La legge sulla formazione continua colma una lacuna, in quanto comprende anche persone con scarse competenze di base per le quali non si applica alcuna legge speciale (p. es. svizzeri abili al lavoro che non rientrano nella legge sull’assicurazione contro la disoccupazione o nella legge sull’assicurazione contro l’invalidità).

La legge sulla formazione continua è stata concepita come legge di principio che fissa una serie di standard minimi per la legislazione speciale della Confederazione e per le legislazioni cantonali in materia di formazione continua. Essa crea trasparenza terminologica, disciplina le responsabilità e definisce, tra l’altro, gli obiettivi della politica della Confederazione in materia di formazione continua.

Il disciplinamento concreto e la promozione della formazione continua all’interno di determinati campi specifici (gioventù e sport, migrazione, assicurazione contro la disoccupazione) rimane di competenza della legislazione speciale. Questo è quanto stabilito dal capoverso 3.

Terminologia

Per «favorire» si intende, nell’ambito del presente avamprogetto di legge, un contributo generale a favore della creazione di un contesto favorevole alla formazione continua.

Il termine «sostenere» si riferisce in modo sistematico alla possibilità di un aiuto finanziario o di altro genere.

Se il sostegno è di carattere finanziario si usa il termine «promuovere».

«Disciplinare» si riferisce a ogni genere di prescrizioni giuridiche, intese sia come definizioni, premesse, procedure o finanziamenti.

Art. 2 Campo d’applicazione

L’articolo 64a Cost. parla in generale di perfezionamento. Il campo d’applicazione della legge sulla formazione continua si estende, nell’ambito di una competenza di principio, all’intero settore della formazione continua nella misura in cui le singole disposizioni non prevedano altre regolamentazioni. Varie disposizioni si rivolgono esclusivamente alla Confederazione (art. 10: Premesse per la promozione da parte della Confederazione) o si limitano alla formazione continua disciplinata o sostenuta da Confederazione e Cantoni (p. es. art. 6: Garanzia e sviluppo della qualità, art. 8: Miglioramento delle pari opportunità), fatto che restringe il campo d’applicazione (personale) della legge e la portata delle relative disposizioni. L’articolo 7, per contro, presuppone un campo d’applicazione più vasto. In sede di riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale, infatti, va considerata anche la formazione informale.

Il capoverso 2 tiene conto della nozione di diritto costituzionale espressa all’articolo 63a capoversi 3-5 Cost.: nella Costituzione non vi sono punti di riferimento che giustifichino l’utilizzo di diversi concetti di formazione continua. L’esigenza di una legislazione di principio, al contrario, depone a favore di un concetto di formazione continua univoco. La cognizione terminologica di formazione continua poggia su un’analoga cognizione funzionale del termine nel contesto del sistema formativo svizzero. Il capoverso 2 evidenzia che la formazione continua ai sensi dell’articolo 63a capoversi 3 e 4 Cost. in combinato disposto con il capoverso 5 Cost. è un oggetto di coordinamento dello spazio universitario svizzero, disciplinato da Confederazione e Cantoni. La riserva concernente il campo d’applicazione sottolinea che è compito degli organi responsabili della politica delle scuole universitarie – nei limiti delle loro competenze – emanare prescrizioni, rispettare i principi sanciti dalla legge sulla formazione

49

continua e concretizzarli per lo spazio universitario svizzero . Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione si assume la

49

Cfr. cap. 4.2.2, nonché l’art. 12 cpv. 3 lett. a punto 4 LPSU.

011/2011/03844 \ COO.2101.108.5.366277 46/61