Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 77 pagine

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Consultazione su un avamprogetto di legge sulla formazione continua

La concezione della legge sulla formazione continua come «legge quadro» viene approvata in larga maggioranza. Un tale disciplinamento porterebbe a più coerenza e trasparenza nel campo della formazione continua.

È stata richiesta a più riprese una precisazione della relazione che intercorre tra le leggi speciali e la legge sulla formazione continua. Per contro, il fatto che il finanziamento della formazione continua si basi, in via di principio, su quanto stabilito dalle leggi speciali viene approvato.

La maggioranza dei partecipanti e in particolare i Cantoni che si sono espressi in merito al campo d’applicazione ritengono importante che i principi della LFCo valgano per l’intero campo della formazione continua, compresa quella impartita nelle scuole universitarie. L’autonomia della scuole universitarie rimarrebbe sufficientemente garantita attraverso le disposizioni dell’articolo 2 capoverso 2.

Pur favorevoli a una legge quadro sulla formazione continua, le cerchie universitarie ritengono per contro che il perfezionamento di carattere universitario debba essere completamente escluso dal campo d’applicazione della nuova legge. Il fatto che gli organi comuni del settore universitario debbano rispettare i principi della legge sulla formazione continua al momento di definire prescrizioni uniformi viene visto come una grave intromissione nell’autonomia delle scuole universitarie.

Alcuni pareri chiedono parità di trattamento tra le scuole universitarie e la formazione professionale. La formazione professionale andrebbe dunque esclusa dal campo d’applicazione della nuova legge.

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La cerchie interessate dalla legge sulle professioni mediche e dalla legge sulle professioni

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psicologiche fanno notare che il perfezionamento prescritto in tali leggi («Weiterbildung» in tedesco) fa parte della formazione formale – come illustrato nel rapporto esplicativo – e che perciò non rientra nel campo d’applicazione della legge in questione.

Le cerchie della formazione professionale, dal canto loro, fanno presente che la formazione professionale superiore – chiamata «formazione continua» fino all’entrata in vigore della LFPr e considerata tale ancora oggi nell’uso comune della lingua – rientra nella formazione formale e non nel campo d’applicazione della LFCo.

3.2.2 Definizioni (articolo 3)

Una grande maggioranza dei partecipanti si è espressa in merito alle definizioni.

I partecipanti a cui il sistema formativo nel suo complesso è familiare, come ad esempio i Cantoni, ritengono che la terminologia e in particolare la definizione legale di formazione continua quale formazione non formale sia adeguata e che consenta di raffigurare tale sistema in modo coerente.

Anche le cerchie della formazione professionale e delle scuole universitarie accettano in maggioranza la definizione proposta pur criticando l’attribuzione alla formazione non formale dei corsi di preparazione in vista degli esami di professione e degli esami professionali superiori e il perfezionamento delle scuole universitarie.

A giustificazione della loro critica questi partecipanti adducono le richieste in merito al finanziamento dei corsi di preparazione e ricordano che la frequenza di questi ultimi sarebbe «di fatto» indispensabile.

Stando alle scuole universitarie non vi sarebbe alcuna differenza, nella dichiarazione di Bologna, tra il grado di formalità e i rispettivi titoli dei cicli di studio a livelli (bachelor, master, dottorato) e i quattro livelli del perfezionamento universitario (programmi di formazione continua, CAS, DAS e MAS) conformemente alle raccomandazioni della CRUS per il rinnovo coordinato dell’insegnamento presso

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le scuole universitarie svizzere nel contesto del processo di Bologna . La formazione continua delle

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RS 811.11

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RS … FF 2011 1271

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Raccomandazioni della CRUS per il rinnovo coordinato dell’insegnamento presso le scuole

universitarie svizzere nell’ambito del processo di Bologna, versione del 1° ottobre 2008 con

modifica del 1° febbraio 2010 e del 2 febbraio 2012.

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